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Mobilità, promemoria in vista del prossimo incontro Miur – sindacati

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In vista del prossimo incontro del 21/1/2016 per stabilire i criteri della futura mobilità, si ricorda quanto segue:

1) Il comma 108 della Legge n. 107/2015 disciplina la mobilità straordinaria del 2016/17 e conseguentemente le varie fasi della prossima mobilità dovranno rispettare la precedenza degli immessi entro il 2014/2015 su TUTTI i posti disponibili (ivi compresi ovviamente quelli di potenziamento) occupati provvisoriamente dai neoimmessi nel corrente anno scolastico.

2) Nel caso in cui si attribuisse una sede (e non un ambito) per chi chiederà mobilità provinciale, escludendo ció per la mobilità interprovinciale e per quella professionale, si violerebbe l’art. 3 della Costituzione. Attribuendo infatti il trasferimento in un ambito territoriale solo a chi chiede mobilità interprovinciale e professionale, si avrebbe una disparità di trattamento tra docenti che non solo é ingiusta, ma che non é neanche prevista dalla L. n. 107/2015, che non distingue tra i vari tipi di mobilità. Nella prossima regolamentazione della mobilità é necessario pertanto adottare criteri equi ed UGUALI per la mobilità provinciale, interprovinciale e professionale.

3) In subordine, nel caso in cui non dovesse essere garantita una sede di titolarità, ma un ambito territoriale (OVVIAMENTE SIA PER LA MOBILITÀ PROVINCIALE CHE PER QUELLA INTERPROVINCIALE E PROFESSIONALE), gli ambiti (sui quali si avrebbe titolarità) dovranno essere graduati in base al punteggio e ai titoli e la chiamata da parte dei DS dovrà avvenire tenendo conto dei detti punteggi e titoli e non in modo arbitrario. Considerato – che la mobilità straordinaria avrebbe dovuto essere esperita lo scorso anno (come prevede la normativa sulla P A) e che é stata posticipata al 2016/17 per motivi tecnici; – che deve essere garantito lo stesso trattamento a soggetti che nella L. 107/2015 sono considerati allo stesso modo, per evitare ingiuste disparità;

4) Che non possono essere equiparati i docenti neoassunti secondo una legge (L. n. 107/2015) a quelli immessi prima che la stessa legge esistesse e che erano stati immessi e regolamentati in modo totalmente diverso (titolarità su scuola, no ambiti, no chiamata diretta); Ció premesso, si invita a tenere conto di quanto sopra specificato, al fine di evitare inutili e dispendiosi ricorsi che diventerebbero necessari se dovessero essere violati i diritti degli assunti entro il 2014/15.