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Nella mobilità è presente ancora il punteggio aggiuntivo di 10 punti

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Nella mobilità territoriale e in quella professionale tra i titoli di servizio c’è ancora un punteggio aggiuntivo di 10 punti. Si tratta di un punteggio aggiuntivo, di ben 10 punti, attribuito a quei docenti che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e fino all’anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti dalle ordinanze di mobilità di quegli anni.

Questo punteggio aggiuntivo non è più possibile acquisirlo, infatti è importante sapere che con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. I docenti che invece non hanno prodotto domanda di trasferimento per un triennio, successivamente al 2007/2008 , non fruiscono più di alcun punteggio aggiuntivo. C’è da sapere che i docenti in possesso del bonus aggiuntivo di 10 punti, che hanno ottenuto trasferimento su domanda volontaria successivamente all’acquisizione di tale punteggio lo hanno perso per sempre, a prescindere se in tale domanda di trasferimento non sono stati valutati questi 10 punti.

 

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Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto e mantenuto anche da coloro che hanno presentato in ambito provinciale domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari, da coloro che hanno fatto, nel suddetto periodo, la domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità. Tale bonus è riconosciuto a quei docenti che hanno fatto domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, godendo del diritto contrattuale alla precedenza di rientro.

È utile sapere che tale punteggio non si perde se un docente dovesse ottenere trasferimento a domanda volontaria, ma fuori dalla provincia di titolarità. Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nell’ottennio non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, non perde comunque il riconoscimento del punteggio aggiuntivo.

É utile sapere che il presentare domanda di mobilità volontaria e provinciale, non produce in sé la perdita del bonus aggiuntivo, ma questo avverrà unicamente se il docente dovesse essere soddisfatto nella richiesta di trasferimento.

 

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