L’art. 2 del decreto legge 45 del 7 aprile 2025 ha previsto la possibilità di nominare in ruolo i docenti vincitori dei concorsi banditi a decorrere dall’anno 2023, in due fasi.
La prima fase, da concludere entro il 31 agosto del 2025, prevede il conferimento del contratto a tempo indeterminato attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi banditi a decorrere dall’anno 2023, fermo restante l’integrazione con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. Dalla suddetta integrazione si attinge successivamente all’assunzione dei vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.
La seconda fase, prevede il conferimento del contratto a tempo indeterminato, sui posti disponibili entro il 31 dicembre del 2025, per i docenti vincitori di concorso le cui graduatorie dovessero essere pubblicate dopo il 31 agosto e comunque entro il 10 dicembre del 2025.
I docenti vincitori del concorso, la cui pubblicazione dovesse avvenire dopo il 31 agosto, e nel frattempo dovessero aver ricevuto un incarico a tempo determinato su posto vacante, nella medesima regione e nella medesima classe di concorso, per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto.
I vincitori dei concorsi rientranti nella seconda fase, qualora fossero in possesso di abilitazione, o dovessero conseguirla entro il 31 dicembre del 2025, riceverebbero il contratto a tempo indeterminato e sottoposti all’anno di formazione e prova
I docenti vincitori di concorso che non dovessero essere in possesso dell’abilitazione, riceverebbero un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo con la possibilità di conseguire l’abilitazione durante il primo anno di servizio.
I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato finalizzato al ruolo, devono accettare l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciare alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.
La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.