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Ora di ricevimento, una prassi da rivedere

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L’articolo 42, comma 4 del CCNL del 1995, tuttora in vigore, prevede che, per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione a quanto previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio d’istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti deve definire le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Una norma chiara, che, se fosse stata applicata correttamente, avrebbe sicuramente dato ottimi risultati. Ebbene, nella maggior parte dei casi, così non è: in moltissimi istituti si continua ad imporre la vigenza di una prassi del tutto inefficace: la cosiddetta ora di ricevimento settimanale. Non è un mistero per nessuno, infatti, che essa, a causa delle sistematiche defezioni dei genitori, si traduce spessissimo in un impegno aggiuntivo non retribuito, senza alcuna giustificazione giuridica. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di vincolare l’obbligo della presenza del docente solo in presenza di una manifestazione di volontà da parte del genitore ad avere il colloquio.
Ma le vecchie abitudini sono dure a morire.