Per consentire la verifica della reale incapacità lavorativa temporanea, il dipendente deve restare a disposizione presso la propria abitazione negli orari stabiliti dalla normativa.
Questi orari di reperibilità sono fissati, per tutti i giorni indicati nel certificato medico (compresi sabato, domenica e giorni festivi), dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Se il lavoratore risulta assente alla visita medica di controllo senza una giustificazione valida, si applicano delle sanzioni che comportano la perdita dell’indennità per malattia:
Nel caso in cui il medico incaricato del controllo domiciliare constati l’assenza del lavoratore, rilascia un invito in busta chiusa per una successiva visita di controllo presso l’ambulatorio.
L’eventuale mancata presenza a questa visita può comportare l’applicazione delle sanzioni previste per la seconda assenza non giustificata.
Il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 all’art. 4 ha previsto che non devono obbligatoriamente restare presso il proprio domicilio i dipendenti per i quali l’assenza sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
“a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”.
In questi casi, dunque, non è necessario per il dipendente rispettare le suddette fasce di reperibilità.