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04.07.2026

Orario delle lezioni dei docenti: chi è che lo decide? Ecco tutta la normativa sull’orario scolastico dei docenti

Una delle problematiche più rilevanti per un docente è la formazione del proprio orario scolastico settimanale delle lezioni. Vediamo chi è che lo decide e cerchiamo di analazziare la normativa di riferimento per la composizione dell’orario settimanale delle lezioni.

Orario settimanale delle lezioni

Principalmente c’è una norma contrattuale importantissima a cui ogni dirigente scolastico deve assolutamente attenersi, si tratta dell’art. 43 del CCNL scuola 2019-2021 sull’attività dei docenti. Al cooma 5 di tale norma è scritto: “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli
insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con
l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari”.

È utile sottolineare che il docente utilizzato per la vigilanza e assistenza degli studenti durante l’orario di mensa o i docenti che fanno la vigilanza durante il tempo di ricreazione degli studenti, stanno svolgendo un servizio che rientra nel proprio orario di servizio settimanale.

Ecco chi decide l’orario di servizio del docente

È necessario sapere che l’orario di servizio settimanale degli insegnanti è una competenza del dirigente scolastico disposto dagli artt. 5, comma 2, e 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.

In buona sostanza con il d.lgs. 165/2001 vengono escluse in parte dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, che spettano in via esclusiva al datore di lavoro. Tuttavia il Ds deve rigorosamente rispettare i termini del contratto collettivo nazionale e in particolare proprio per quanto è previsto dall’art.43, comma 5 del CCNL scuola 2019-2021 del 18 gennaio 2024. Quindi la normativa sull’orario di servizio settimanale del docente è delineata nella parte strutturale dal contratto collettivo nazionale, lasciando al dierigente scolastico e agli organi collegiali gli aspetti organizzativi e didattici di riferimento. Per cui a decidere e formulare l’orario scolastico è sicuramente il dirigente scolastico, ma rispettando le prerogative previste dall’art.43, comma 5 del CCNL scuola 2019-2021, i principi di pari opportunità e trasparenza previsti dal d.lgs. 165/2001, ma seguendo anche le delibere ei pareri definiti in sedute collegiali.

Orario scolastico e organi collegiali

Il Consiglio di istituto ha potere deliberante su alcuni aspetti dell’orario scolastico settimanale delle lezioni. Tali aspetti sono di natura strutturale, tipo per esempio prevedere la settimana corta dal lunedì al venerdì, quindi l’orario scolastico settimanale deve essere previsto in 5 giorni piuttosto che 6, oppure il Consiglio di Istituto può prevedere l’orario di inizio o di conclusione delle lezioni, quindi deliberare che per esempio l’orario delle lezioni giornaliero inizi alle ore 8,15 e finisca alle ore 13,15 o che inizi alle ore 7,50 e si chiuda alle ore 12,50. Delibere del Consiglio di Istituto che devono essere chiaramente motivate e dichiarate in apposito verbale. Il Collegio dei docenti invece, sulla formulazione dell’orario scoalstico delle lezioni, propone criteri specifici di natura didattica, applicando quanto previsto dall’art.7, comma 2 lettera b) del d.lgs. 297/94 in cui è definita la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto.

Siccome la qualità della didattica è attinente alla qualità del benessere psico-fisico del docente, il Collegio docenti potrebbe entrare nel merito di proposte che intervengano anche nella tutela dello stress da lavoro correlato, chiedendo il rispetto di non creare orari giornalieri che superino le 4 ore di lavoro in classe, limitando le giornate pesanti ad un massimo di 5 ore di lezione, evitando giornate troppo leggere con una sola o due ore di lezione. Il collegio può intervenire anche, con proposte di buon senso, nella gestione delle ore buca che comunque rappresentano, se eccessive, un morivo di stress e di prolungamento eccessivo nel luogo di lavoro. Punto dolente sulla formulazione degli orari scolastici è quello del giorno libero, La mancanza di rotazione del sabato come giorno libero per un numero adeguato di docenti e l’eccesso di richiesta di tale giorno come giorno libero per alcuni docenti, determina per altri docenti un carico eccessivo di lavoro proprio nell’ultimo giorno della settimna, generando per altro un forte stress per chi il sabato si trova a svolgere anche 5 o 6 ore consecutive di lezione.

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