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Organici personale Ata

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L’avvertimento è stato trasmesso tramite una lettera, indirizzata al capo dell’ispettorato per l’istruzione artistica, nella quale si declina l’invito a partecipare ad una riunione (che si è tenuta il 15 giugno) nella quale si è discusso della contrattazione della mobilità del personale Ata, e della bozza di decreto relativo alla ridefinizione dell’organico di questo tipo di personale. Motivo: le materie riguardanti il personale degli istituti di alta cultura sono ormai di esclusiva competenza del murst, dunque, non è il caso di discuterne con altri attori istituzionali. "La previsione dell’art. 2, comma 6, della legge n. 508/99, (la legge di riforma dei conservatori e delle accademie, n.d.r.) la cui lettera appare inequivoca e insuscettibile di dar adito a perplessità interpretative, dichiara Di Lisio nella missiva, dispone che il personale docente e non docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, sia inquadrato presso le istituzioni di appartenenza mantenendo le funzioni ed il relativo inquadramento economico. Ritengo, quindi, continua il dirigente del murst, che qualunque iniziativa volta ad incidere sulla configurazione dell’organico sia contraria alla legge che ne ha, invece, previsto la cristallizzazione alla data del 19 gennaio 2000".
Una posizione condivisa in pieno da Dora Liguori, leader dell’Unams (Unione Nazionale Artisti e musicisti scuola), sindacato che rappresenta la maggior parte degli operatori del settore, che però ha chiesto chiarimenti sulla vertenza della mobilità  "al fine di assicurare a tutto il personale delle istituzioni di alta cultura il diritto ad accedere alle procedure di mobilità, territoriale e professionale".
Resta comunque da vedere come sarà risolta la questione dell’efficacia interinale del regime precedente all’entrata in vigore della legge 508/99. Il 9° comma dell’art. 2 della legge di riforma dispone infatti che: "con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi".