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Part-time a scuola (o rientro al tempo pieno), la domanda si presenta entro il 15 marzo di ogni anno

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Il 15 marzo di ogni anno scade il termine per il personale docente e ATA interessato (sono esclusi i DSGA) per presentare domanda per inoltrare apposita istanza, indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente per richiedere il part-time (o il ritorno al tempo pieno).

Quanto dura?

Il part-time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale. Deve invece essere esplicitamente richiesto il rientro al tempo pieno.

Come può essere articolato per i docenti?

Per i docenti, l’art. 39 del CCNL Scuola prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
  • c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

E per gli ATA?

Per il personale ATA, l’art. 58 del CCNL Scuola prevede che il dipendente a tempo parziale copra una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

Anche in questo caso, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

  • a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  • b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
  • c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Si possono svolgere altre attività?

Al personale in part-time è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

Quanto si guadagna?

L’art. 39 del CCNL Scuola dispone che il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

L’art. 58 per gli ATA prevede invece che il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

Il personale in part-time può svolgere attività aggiuntive?

L’art. 39 del CCNL Scuola per i docenti e il 58 per gli ATA prevedono che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, nè può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Come sono rideterminate ferie e festività soppresse?

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

E i permessi per il personale ATA?

Il CCNL Istruzione 2018 prevede che i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari (18 ore annue) e le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (18 ore annue) siano riproporzionati nel caso di lavoratori part-time.

Si deve richiedere il rientro a tempo pieno?

Non dovrà richiedere alcuna proroga il personale che, al termine dei due anni, decida di proseguire il rapporto di lavoro part-time. Il ritorno al tempo pieno, invece, va esplicitamente richiesto.

Le eventuali domande di personale che intenda rientrare a tempo pieno solamente dopo un anno di rapporto di lavoro in regime di part-time (art. 11 dell’O.M. n. 446/97) possono essere accolte sulla base di motivate esigenze.

Modello di domanda

Si consiglia di consultare il sito dell’USR di riferimento o dell’Ambito Territoriale, per verificare la pubblicazione di eventuali note con modelli allegati.