Home Pensionamento e previdenza Pensione ai superstiti per figli studenti: le indicazioni dell’Inps

Pensione ai superstiti per figli studenti: le indicazioni dell’Inps

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L’articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno di età, indipendentemente dallo status di studente.

La stessa norma prevede che “per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età  è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’Università”.

Per il riconoscimento della pensione in favore del superstite che abbia superato il 18° anno di età, l’Inps deve accertare che il percorso di studio frequentato sia  riconducibile a quelli previsti dalla norma e, pertanto, alla luce delle riforme in materia, sia ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS).

Quindi, con riferimento all’anno scolastico o accademico d’interesse, sono necessarie informazioni relativamente alla denominazione e alla durata del corso, al titolo di studio rilasciato a completamento dello stesso nonché alla natura giuridica dell’istituto presso il quale il superstite è iscritto (statale/paritario/non paritario, Centro di formazione professionale, etc…).

Tutte le indicazioni sui percorsi d’istruzione che consentono di riconoscere la pensione ai figli superstiti sono contenute nel messaggio Inps n. 4413 del 7 novembre 2017.