Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 25 settembre, ha trasmesso il decreto ministeriale e la tabella dei requisiti per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026.
Le domande per il personale docente, educativo e ATA possono essere presentate dal 26 settembre al 21 ottobre, mentre per i Dirigenti scolastici resta ferma la scadenza del 28 febbraio.
Ma chi potrà fare domanda? Che novità ci sono riguardo il trattenimento in servizio dopo i 67 anni e l’abolizione del limite ordinamentale a 65 anni? Tutti aspetti che abbiamo chiarito nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 2 ottobre, alle ore 16,00. Ospite Manuela Calza del Centro Nazionale Flc Cgil.
A questa domanda l’esperta ha risposto: “Se il compimento dei 67 anni avviene entro il 31 agosto del 2026, il pensionamento è un pensionamento d’ufficio. Se i 67 anni vengono compiuti dal 1° settembre al 31 dicembre, è necessaria un’istanza volontaria. Ci sono delle eccezioni che permettono il trattenimento, ad esempio, se non si hanno i 20 anni di contributi, o se si è in regime di computo (sommando più casse pensionistiche) e non si hanno 15 anni di contributi, o se, in pieno regime contributivo, non si raggiunge l’assegno minimo che corrisponde all’assegno sociale. In condizioni ordinarie, se i 67 anni sono compiuti entro il 31 agosto 2026, la cessazione è d’ufficio”.