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Pensioni scuola dal 1° settembre 2026, quota 103, opzione donna, APE sociale e lavoratori precoci: requisiti necessari

Lara La Gatta

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni operative, condivise con l’INPS, per le cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2026.

La circolare contiene anche indicazioni in merito ai regimi pensionistici alternativi, comunemente noti come “quote” o “opzioni flessibili”, disponibili per il personale scolastico che presenta domanda di cessazione dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2026.

Le domande relative a questi regimi alternativi devono essere presentate dal personale di ruolo (Dirigenti scolastici, personale docente, educativo e A.T.A.) utilizzando le procedure web POLIS “istanze on line”, mediante istanze separate e successive alla prima istanza che contiene le tipologie ordinarie.

Quota 103 e pensione anticipata flessibile

Questo regime è destinato al personale che raggiunge una determinata età anagrafica combinata con un minimo di anzianità contributiva.

Quota 103

La cessazione dal servizio per il raggiungimento dei requisiti previsti da Quota 103 si applica a coloro che hanno maturato i seguenti requisiti entro il 31 dicembre 2023:

  • Anzianità contributiva minima: 41 anni.
  • Requisiti anagrafici: 62 anni.

Pensione anticipata flessibile (requisiti 2024 e 2025)

Questo regime richiede che la pensione venga calcolata con le regole dell’opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.

  • Requisiti maturati nell’anno 2024 (ai sensi della Legge 30 dicembre 2023, n. 213):
    • Anzianità contributiva minima: 41 anni.
    • Requisiti anagrafici: 62 anni.
  • Requisiti maturati nell’anno 2025 (ai sensi della Legge 30 dicembre 2024, n. 207):
    • Anzianità contributiva minima: 41 anni.
    • Requisiti anagrafici: 62 anni.

Quota 100 e Quota 102

Sono ancora disponibili le domande di cessazione per coloro che hanno maturato i requisiti per le quote precedenti:

  • Quota 100 (maturata entro il 31 dicembre 2021):
    • Anzianità contributiva minima: 38 anni.
    • Requisiti anagrafici: 62 anni.
  • Quota 102 (maturata entro il 31 dicembre 2022):
    • Anzianità contributiva minima: 38 anni.
    • Requisiti anagrafici: 64 anni.

Opzione Donna

Il regime Opzione Donna prevede requisiti anagrafici e contributivi diversi a seconda dell’anno di maturazione, ed è subordinato al rispetto di specifiche condizioni personali (come caregiver o invalidità). In tutti i casi, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 35 anni:

Requisiti Maturati alAnzianità Contributiva (Minima)Età AnagraficaCondizioni Aggiuntive
31 dicembre 202135 anni (al 31/12/2021)58 anni (al 31/12/2021)Nessuna condizione aggiuntiva specificata nei riferimenti del 2021.
31 dicembre 202235 anni (al 31/12/2022)60 anni (ridotta di un anno per figlio, massimo due anni).Assistenza continuativa (da almeno sei mesi) a coniuge/parente con handicap grave (L. 104/92), o riduzione della capacità lavorativa $\ge$ 74%.
31 dicembre 202335 anni (al 31/12/2023)61 anni (ridotta di un anno per figlio, massimo due anni).Assistenza continuativa (da almeno sei mesi) a coniuge/parente con handicap grave (L. 104/92), o riduzione della capacità lavorativa $\ge$ 74%.
31 dicembre 202435 anni (al 31/12/2024)61 anni (ridotta di un anno per figlio, massimo due anni).Assistenza continuativa (da almeno sei mesi) a coniuge/parente con handicap grave (L. 104/92), o riduzione della capacità lavorativa $\ge$ 74%.

Le condizioni aggiuntive per il 2022, 2023 e 2024 (lett. a) prevedono che l’assistenza al parente con handicap grave sia prestata, alla data di presentazione della domanda e da almeno sei mesi, al coniuge, alla parte dell’unione civile, a un parente di primo grado convivente, o a un parente o affine entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap abbiano compiuto i settanta anni di età, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti.

Condizioni di presentazione

Nel caso in cui un dipendente presenti istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria sia a regimi flessibili come Quota 100, 102, 103, “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza (pensione anticipata ordinaria).

APE sociale e lavoratori precoci

Anche altre prestazioni richiedono il riconoscimento preventivo da parte dell’INPS, per le quali la domanda di cessazione può essere presentata in un secondo momento (formato analogico o digitale) entro il 31 agosto 2026:

  • APE Sociale: La sperimentazione dell’APE sociale è stata posticipata al 31 dicembre 2025, con un’età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi.
    • Le condizioni per l’accesso sono confermate per i lavoratori dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della Legge 232/2016, o che svolgano attività cosiddette gravose (lettera “d”).
    • L’elenco delle professioni gravose che danno diritto all’APE sociale include i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate” (codice Istat 2.6.4).
    • Le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione per Opzione Donna con esito positivo, ma intendono accedere all’APE sociale, devono presentare la domanda per il riconoscimento delle condizioni entro e non oltre il 31 marzo 2026 (1° scrutinio 2026).
  • Pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Anticipo del TFR/TFS

I lavoratori che accedono a pensione con Quota 100, 102, 103 o in base ai requisiti ordinari (Art. 24, D.L. 201/2011) hanno anche la possibilità di richiedere un finanziamento per l’anticipo del TFS/TFR fino a 45.000 euro.

https://www.tecnicadellascuola.it/pensioni-scuola-dal-1-settembre-2026-domande-entro-il-21-ottobre-per-docenti-e-ata-28-febbraio-per-i-dirigenti-scolastici-nota-decreto-e-tabella

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