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Pensioni scuola, le regole per Opzione donna e i requisiti necessari

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Il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), tramite la Direzione generale per il personale scolastico, ha emanato indicazioni operative per l’attuazione del Decreto ministeriale n. 182 del 25 settembre 2025, che disciplina le cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza dal 1° settembre 2026. Il Decreto è stato trasmesso con circolare 20581 di pari data.

Tra le indicazioni fornite, richiamiamo quelle riguardanti l’istituto di “Opzione Donna“.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Il Decreto Ministeriale fissa al 21 ottobre 2025 il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio da parte del personale docente, educativo e A.T.A. Per i Dirigenti scolastici il termine resta fermo al 28 febbraio 2026.

Le domande relative a “Opzione Donna” devono essere presentate in via telematica, utilizzando esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line”.

Le richieste di cessazione relative a “Opzione Donna” sono contenute nella settima istanza.

Riconoscimento dei requisiti per Opzione Donna

Le istanze di cessazione legate a “Opzione Donna” devono specificare l’anno di maturazione dei requisiti secondo quanto stabilito dalle diverse normative:

  1. Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021: la domanda di cessazione si riferisce all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
  2. Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022: la domanda si riferisce all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) e all’articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  3. Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023: la domanda si basa sull’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) e sull’articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
  4. Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024: la domanda si basa sull’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) e sull’articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Tabelle dei requisiti

Coesistenza di istanze e opzioni di prelazione

È importante notare che, in caso di presentazione contemporanea di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria sia a forme specifiche come “Opzione Donna” (o Quota 100, 102, 103, o pensione anticipata flessibile), queste ultime istanze saranno considerate in subordine alla prima (pensione anticipata ordinaria).

Relazione tra Opzione Donna e APE Sociale

Le lavoratrici che hanno presentato la domanda di cessazione Polis per “Opzione Donna” con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, ma che intendono accedere all’APE Sociale, seguono un percorso specifico.

Se tali lavoratrici presentano anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale (entro il 31 marzo 2026, termine noto come 1° scrutinio 2026), esse hanno la facoltà di comunicare tempestivamente alla struttura territoriale INPS competente la rinuncia alla domanda di pensionamento “Opzione Donna” precedentemente inoltrata. Questa rinuncia è possibile dopo aver ricevuto la comunicazione dall’INPS dell’esito positivo dell’istruttoria conseguente alle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’APE sociale, indetta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

DECRETO E CIRCOLARE