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Permessi a ore legge 104, il personale ATA può fruirne?

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I nostri lettori ci chiedono se il personale ATA possa fruire dei permessi previsti dalla legge 104, oltre che a giornate intere, anche ad ore.

Cosa dice il CCNL

La fruizione ordinaria, a giornate intere, e quella frazionata. che prescinde dall’orario di lavoro (ad esempio 7h e 12 minuti) è espressamente prevista dal vigente CCNL sottoscritto il 19/04/2018 all’art 32, che sostituendo l’articolo 15 del previgente CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita:

I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Il novellato dettato normativo introduce la novità della fruizione ad ore dei detti permessi, per un massimo di 18 ore mensili.  Si tratta di una possibilità, la cui scelta spetta al personale in questione.

L’orientamento ARAN

Sulla questione è intervenuta, recentemente, l’Aran, con l’ Orientamento CIR 37 https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/istruzione-e-ricerca/7732-istruzione-e-ricerca-permessi/11732-cir37.html asserendo che il dispositivo contrattuale in questione non ha sostituito la previsione legislativa di cui al richiamato art. 33, comma 3, ma al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato, ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dell’istituto in parola, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.

In buona sostanza, il lavoratore può scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intenda assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 32 del CCNL 19.04.2018.

Tali permessi, sottolinea l’agenzia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sono soggetti a una programmazione mensile predisposta dal dipendente che intende fruirne e comunicata all’amministrazione di appartenenza all’inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa.

Ma, in caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, art. 32, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018.
Pertanto, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell’utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l’equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno
.

Da tutto quanto sopra esposto, ne consegue che il limite massimo della fruizione oraria dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge n.104/1992 è di diciotto ore mensili.

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