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Permessi diritto allo studio

La domanda per i permessi retribuiti, di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, può essere presentata dal personale docente, educativo ed Ata sia di ruolo che supplente (in questo caso, il permesso è concesso in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese: durata e ore di servizio). L’istanza, redatta in carta semplice, va presentata, entro il 15 novembre 2007 (la scadenza può variare per esigenze inderogabili in base al contratto collettivo integrativo regionale) alla segreteria della scuola di servizio e intestata, per l’inoltro in via gerarchica, al competente dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale.
Il numero di permessi accordabili (fruibili nell’anno solare 2008) non può superare il 3% dell’organico.

I permessi, per complessive 150 ore annuali, sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari o equipollenti, post-universitari, di scuole di specializzazione, di scuole di istruzione secondaria ed artistica e di qualificazione professionale, statali, pareggiate, paritarie o legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

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