Il personale scolastico, sia docente sia ATA, può usufruire dei permessi per il diritto allo studio, fino a un massimo di 150 ore annuali. Per accedere a questa possibilità è necessario presentare un’apposita domanda, rispettando le modalità e le scadenze stabilite dagli Uffici Scolastici Regionali (USR).
La richiesta deve essere presentata, di norma, entro il 15 novembre 2026, dopo la pubblicazione dei contingenti previsti per ciascun ordine e grado di scuola. Sono tuttavia previste alcune disposizioni specifiche per il personale con contratto a tempo determinato.
Il personale scolastico interessato a usufruire dei permessi per il diritto allo studio deve innanzitutto verificare la scadenza e le modalità di presentazione della domanda stabilite dall’USR competente.
Una volta accertate queste informazioni, il dipendente può procedere con l’invio della richiesta, tramite PEC, al dirigente scolastico dell’istituto presso il quale presta servizio, secondo le indicazioni previste.
Per il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, è prevista una possibilità aggiuntiva. Qualora il contratto venga conferito successivamente alla scadenza fissata dall’USR, la domanda può essere presentata entro il 10 dicembre.
Ogni provincia stabilisce il numero massimo di permessi concedibili, suddividendoli per profilo professionale e ordine di scuola, nel rispetto del limite previsto dalla normativa, pari al 3% del personale in servizio.
Qualora in un determinato ordine di scuola rimangano posti non utilizzati, è prevista la possibilità di assegnarli ad altri ordini di scuola, in base alle disponibilità.
Nel caso in cui le richieste superino il contingente disponibile, la procedura prevede specifici criteri di precedenza. A parità di condizioni, viene data priorità ai dipendenti che non hanno mai usufruito dei permessi per il diritto allo studio e, successivamente, si tiene conto dell’anzianità di servizio.
I permessi per il diritto allo studio possono essere utilizzati per la frequenza di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di:
Qualora la sede del percorso formativo si trovi in una provincia diversa da quella di servizio, i permessi possono essere utilizzati anche per il tempo necessario a raggiungere la sede, secondo le disposizioni applicabili.
Il personale che usufruisce delle 150 ore per il diritto allo studio è tenuto a presentare alla propria amministrazione una documentazione idonea che attesti l’iscrizione, la partecipazione alle attività formative e gli eventuali esami sostenuti.
La certificazione è necessaria per giustificare le ore di permesso utilizzate e dimostrare che siano state effettivamente destinate alle finalità previste.
In assenza della documentazione richiesta, i permessi già fruiti possono essere considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali, con il conseguente obbligo di restituire le somme eventualmente percepite in maniera indebita.