Qual è la norma che regola il diritto allo studio e quando scadono i termini per l’istanza del diritto a fruire di queste 150 ore? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:
“Questo diritto allo studio è una norma che proviene da lontano, dagli anni 70, con la legge 300, l’articolo 10, non per la scuola, ma per tutto il pubblico impiego e per le aziende private. Proprio lo statuto dei lavoratori dà la possibilità, in particolar modo ai metalmeccanici, di poter studiare per acquisire titoli di qualifica appropriati. Dunque, una norma che deriva dagli anni 70 dalla legge 300 e si conferma con i contratti successivi fino ad arrivare ai giorni nostri. Un decreto del Presidente della Repubblica, il 395 dell’88 all’articolo 3 fissa la norma per le 150 ore di diritto allo studio per tutti i lavoratori, cioè il bisogno di studiare e di qualificarsi per delle professioni migliori“.
“Nella scuola ovviamente anche i docenti entrano nel volersi qualificare professionalmente, acquisendo dei titoli e quindi anche per la categoria dei docenti, degli educatori e del personale ATA c’è il bisogno di applicare una legge che sia quella del diritto allo studio. Per la verità, nel contratto collettivo 19-21, firmato nel 24, all’articolo 37 si disapplica la normativa del DPR 88 articolo 3 sul diritto allo studio e il contratto se ne prende carico“.
“Il contratto assume proprio il carico di determinare la norma delle 150 ore e consente a docenti, personale educativo e ATA di poter acquisire per ogni anno solare, dunque non per anno scolastico, di fruire di 150 ore di diritto allo studio per acquisire lauree, master, titoli migliorativi rispetto alle qualifiche di occupazione del momento e quindi con il contratto collettivo 22-24 all’articolo 11 comma 4 punto lettera B4, si demanda alle regioni, agli USR e ai sindacati regionali, i criteri per la formazione e per fruire di questo diritto delle 150 ore e quindi si estende sempre di più questo diritto, un diritto di cui fruisce il 3% dell’organico dell’autonomia attuale”.
Facendo capo agli organici per grado di istruzione, il 3% di ogni grado di istruzione ha il diritto assoluto di poter richiedere formazione del diritto allo studio per seguire corsi relativi alla propria professionalità per migliorare il livello culturale e anche la possibilità di acquisire titoli per poi spenderli nella propria carriera”.
“La richiesta può essere fatta entro il 15 novembre. Per la verità possiamo entrare anche più nello specifico e dire che questo termine del 15 novembre è attuato ogni anno per l’anno solare successivo. Dunque, sarà possibile fruirne dall’1 di gennaio al 31 dicembre 27. Però questa data del 15 di novembre è valida per chi è attualmente in servizio, ma qualora qualche supplente dovesse prendere servizio successivamente a questa data, questo viene regolato dai contratti di istruzione regionali che danno la possibilità a chi interviene con una supplenza successiva a poterne fare richiesta anche successivamente la data del 15, comunque entro dei termini stabiliti ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente al diritto della fruizione di queste ore”.
“Di recente ogni anno partecipano a questa domanda tanti docenti, anche perché ci sono i percorsi abilitanti che i docenti devono fare per acquisire l’abilitazione, oppure i docenti di sostegno che devono seguire TFA, se non avessero i permessi retribuiti per poter frequentare i corsi, come potrebbero fare. Dunque è anche una necessità per potersi abilitare, specializzare e qualificare”.