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Permessi e ferie docenti: i nove giorni per motivi personali non dipendono dal dirigente scolastico

Francesco Di Palma

Ogni anno, con l’avvicinarsi dei periodi di maggiore attività scolastica, torna in primo piano una questione che riguarda da vicino migliaia di insegnanti: quella dei permessi e delle ferie per motivi personali o familiari. Si tratta di giornate che consentono ai docenti di far fronte a esigenze private, ma che spesso diventano oggetto di interpretazioni diverse da parte delle scuole.

Molti insegnanti si chiedono ancora quali siano i limiti, quali le procedure corrette e soprattutto chi decide davvero sulla concessione di questi giorni. Il contratto collettivo, però, stabilisce regole chiare e precise, che tutelano il diritto del personale a gestire in autonomia queste assenze.

Permessi e ferie per motivi personali o familiari: non è una decisione del dirigente scolastico

Le sei giornate di ferie e i tre giorni di permesso per motivi personali o familiari spettano ai docenti a pieno titolo e non sono soggetti alla discrezionalità del dirigente scolastico. Si tratta di un diritto contrattualmente riconosciuto, che trova fondamento negli articoli 13 e 15 del CCNL Scuola 2006/2009 per i docenti di ruolo e nell’articolo 35 del CCNL 2019/2021 per quelli non di ruolo.

Complessivamente, il personale docente può assentarsi fino a nove giorni l’anno (3+6), per motivi personali o familiari, documentabili anche tramite autocertificazione. Il dirigente non può valutare la fondatezza del motivo, ma solo accertare che la richiesta sia stata presentata in modo corretto e che rientri nei limiti previsti.

Il parere Aran del 2 febbraio 2011 ha chiarito definitivamente che l’autorizzazione del dirigente non ha carattere discrezionale, ma solo formale: l’assenza spetta di diritto al docente che ne faccia domanda nel rispetto delle procedure.

Docenti di ruolo

I docenti di ruolo, o coloro che hanno un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo, hanno diritto, ogni anno scolastico, a:
3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari;
6 giorni di ferie da utilizzare per motivi personali o familiari.

Entrambe le tipologie di assenza devono essere documentate, anche tramite autocertificazione.
L’autorizzazione è quindi un atto dovuto: il dirigente può soltanto verificare la regolarità formale della richiesta, non valutarne il merito o le motivazioni.

Docenti non di ruolo

Anche i docenti con contratto a tempo determinato, per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), compresi i docenti di religione cattolica, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.

Il diritto è identico per natura a quello dei colleghi di ruolo, purché la richiesta sia presentata in modo corretto e accompagnata da autocertificazione.

Motivazioni e limiti

Nella richiesta indirizzata al dirigente scolastico non è necessario specificare o dimostrare la gravità dei motivi personali. La legge considera questi permessi come un diritto strettamente soggettivo, legato alla sfera privata del docente.

Il compito del dirigente è solo quello di controllare che la procedura sia stata eseguita nel rispetto del contratto e dei tempi previsti. In questo modo si garantisce un equilibrio tra tutela della persona e continuità del servizio scolastico, valorizzando il principio di fiducia e responsabilità individuale che deve guidare i rapporti di lavoro nella scuola.

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