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Permessi legge 104/92, per la fruizione il riferimento è la residenza e non il domicilio

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Il solo domicilio non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa per la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con proprio parere il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso sulla possibilità di concessione dei permessi in questione nell’ipotesi in cui la persona in situazione di gravità sia residente in un Comune con distanza stradale superiore ai 150 km, ma domiciliata presso l’abitazione del lavoratore che si occupa dell’assistenza.

Per rispondere al quesito, il DPF fa riferimento ad una precedente circolare del 2012, nella quale si chiarisce che, in base a quanto stabilito dalla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”.

In questo caso, sempre al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile – conclude il parere – l’amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

Nuove norme: scompare il referente unico

Sempre sul tema dei permessi di cui alla legge 104/92, ricordiamo le novità entrate in vigore il 13 agosto scorso.

Infatti, il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, oltre a modifiche al Testo Unico sulla maternità e partenità, ha previsto anche nuove regole in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Al momento sono state diramate istruzioni solo per il settore privato, con messaggio INPS del 5 agosto.

Precisamente, il suddetto decreto legislativo ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Dal 13 agosto dunque, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.