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Personale ATA. Permessi orari: come vanno regolamentati e quanto vengono retribuiti?

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Fra i diritti del personale ATA rientrano i permessi orari, per motivi personale o familiari, regolati dal CCNL/istruzione e ricerca del 2016/2018.

Motivi personali o familiari

Il CCNL/scuola riconosce al personale ATA il diritto di usufruire di permessi fino a un massimo di 18 ore per motivi personali o familiari regolarmente retribuiti, dietro presentazione di domanda con allegata documentazione o autocertificazione.

Regolamentazione dei permessi

I permessi per motivi personali o familiari rispondono alle seguenti disposizioni:

  • non riducono le ferie;
  • non sono fruibili per frazioni inferiori a una sola ora;
  • sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
  • non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili a ore.
  • non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti a ore;
  • possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
  •  sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Retribuzione economica

Per le 18 ore di permesso per motivi personali o familiari, al dipendente spetta l’intera retribuzione escluso i compensi dovuti per le ore di straordinario effettuato o le indennità spettanti  per lo svolgimento di prestazione lavorativa.

Personale con contratto par-time

Per il personale ATA con rapporto di lavoro part-time, i permessi per motivi personale o familiari, sono riproporzionati alle ore settimanali previste nel contratto di lavoro.