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Preside condannato per condotta antisindacale

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Tempi duri per i dirigenti sindacali che rifiutano di sedersi al tavolo negoziale con le Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) d’istituto e non forniscono loro l’informazione preventiva e successiva sulle materie di loro competenza.

Il giudice del lavoro di Pisa, infatti, con una sentenza che porta la data del 21 marzo 2002, ha sanzionato il comportamento di un preside, che aveva reiteratamente rifiutato di applicare la normativa contrattuale che fissa tali obblighi.

Il magistrato pisano, peraltro, aveva già accolto un ricorso d’urgenza (ex art. 700 del codice di procedura civile) con il quale aveva disposto l’immediato avvio delle trattative e la fornitura alle Rsu di tutte le informazioni loro spettanti. Provvedimento, peraltro, al quale il dirigente in questione non aveva dato il giusto seguito, mantenendo la condotta antisindacale successivamente sanzionata nel giudizio di merito.
Ecco gli adempimenti che dovranno essere effettuati dal dirigente inadempiente:

a) dar corso alla contrattazione decentrata allo scopo convocando le parti;
b) esporre all’albo dell’istituto i prospetti riepilogativi dell’utilizzo delle risorse economiche disponibili per l’erogazione delle retribuzioni accessorie;

c) assegnare uno spazio per le affissioni sindacali;

d) informare le Rsu circa gli organici per l’anno scolastico in corso e i criteri per la formazione delle classi;

e) di fornire i dovuti chiarimenti sull’utilizzo dei fondi assegnati dalla Provincia di Pisa per il funzionamento dei corsi per adulti;

f) di trasmettere alle Rsu le documentazioni di natura sindacale provenienti dalle organizzazioni delle scuole di provenienza.