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Programma prove di accesso TFa

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Le prove di accesso hanno per oggetto i programmi di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso, previsti:

a) dalle indicazioni nazionali, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, "Indicazioni per il curricolo";
 

b) dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 concernente lo schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
 

c) dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";
 

d) dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87".
 

e) dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4 “Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici, a norma dell’ articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”.


f) dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5 “Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno per i percorsi degli istituti professionali, a norma dell’ articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87