Il regolamento, recante le disposizioni sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA, ha previsto delle sanzioni riguardo alla rinuncia e all’abbandono del servizio dopo aver accettato la supplenza e assunto servizio.
La sanzione comunque è diversa se la supplenza è conferita dalle graduatorie provinciali o da quelle a esaurimento, rispetto alle supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto.
Per le supplenze conferite al personale ATA dalle graduatorie permanenti e dalle graduatorie provinciali, la rinuncia a una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle suddette graduatorie, per l’anno scolastico successivo.
L’abbandono del servizio comporta:
• Sia la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle suddette graduatorie, per l’anno scolastico successivo;
• Sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e d’istituto, per l’anno scolastico in corso.
Fermo restane comunque la possibilità di essere convocato per le supplenze dalle graduatorie d’istituto.
Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie d’istituto, l’eventuale rinuncia a una proposta di supplenza o alla sua conferma, non comporta alcuna penalizzazione nella misura in cui il personale ATA può rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo indeterminato. Fermo restante che ha comunque la facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie a esaurimento o provinciali.
L’abbandono della supplenza conferita dal dirigente scolastico, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia dalle graduatorie provinciali o a esaurimento, sia dalle graduatorie d’istituto, per l’anno scolastico in corso.
Il personale ATA, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di uguale durata.
Per il personale ATA con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, nel caso di mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, a una proposta di assunzione per supplenza, perde il diritto definitivo di conseguire supplenze.
Il personale ATA, che per giustificato motivo non perfeziona il contratto o risolve anticipatamente il rapporto di lavoro, non va incontro ad alcuna sanzione.