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Quando e quali titoli si possono cumulare fino a 10 punti nella mobilità?

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Per quanto riguarda la valutazione dei titoli culturali nella prossima mobilità, ci sono dei cambiamenti rispetto agli anni passati. Infatti nell’allegato D della tabella valutazione dei titoli e servizi e in particolare nella tabella III dei titoli generali, non è più menzionato il punteggio per le promozioni di merito. Fino all’anno scorso questo titolo era menzionato e valeva 3 punti. Si tratta del titolo “promozione di merito distinto” istituito nel 1958 e abolito, insieme alle note di qualifica, nel 1974 dai Decreti Delegati.

Essendo stato abolito 42 anni fa, è ovvio che nessuno dei docenti attualmente in servizio può possedere questo titolo, per cui si è giustamente deciso di eliminarlo dalla tabella valutazione titoli della mobilità. Invece è stato introdotto il punteggio CLIL.

Infatti per il Corso di Perfezionamento CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011, vengono attribuiti punti 1, a condizione che il docente sia in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2), abbia frequentato il corso metodologico ed abbia sostenuto la prova finale. Invece sono attribuiti punti 0,5 ai docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento CLIL, che di fatto dà un livello di competenza B2, ed abbiano superato l’esame finale.

È utile sapere che per la mobilità territoriale, oltre ai 12 punti del concorso ordinario, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), H) I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 dell’ipotesi del contratto sulla mobilità. Quindi, per la mobilità territoriale riferibili a tutte le fasi di mobilità, si potranno accumulare al massimo 22 punti di titoli culturali. Invece per quanto riguarda invece la mobilità professionale, cioè passaggi di ruolo o di cattedra, la tabella A punto III titoli generali del suddetto allegato, non sono previste limitazioni di cumulabilità.

Per cui nei passaggi di ruolo e di cattedra si valutano tutti i titoli culturali posseduti, senza avere il problema del limite dei 10 punti che esiste soltanto nella mobilità territoriale. Inoltre nella mobilità professionale, diversamente da quella territoriale, il dottorato di ricerca vale 6 punti e se ne valuta uno solo, mentre 6 punti vengono assegnati ad ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. Invece per la mobilità territoriale il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno, mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza si hanno attribuiti 5 punti.