Home Sicurezza ed edilizia scolastica Quando nella scuola lo studente è equiparato ad un lavoratore

Quando nella scuola lo studente è equiparato ad un lavoratore

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In base all’art. 2 del Dlgs n. 81/2008 che prevede l’equiparazione al lavoratore dell’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione,  si può affermare che “in attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 3, comma 2, del Dlgs n. 81/2008, l’equiparazione dell’alunno al lavoratore deve intendersi nei termini fissati dal decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 (Regolamento recante norme per l ‘individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado).

Tale decreto all’art. 1, comma 2, espressamente prevede ‘sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma I, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

L’equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi.