Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, torna un dubbio frequente tra il personale ATA con contratto a termine: quante ferie spettano e come vanno utilizzate? Esistono delle indicazioni precise su durata, modalità di fruizione ed eventuali rinvii, ma non sempre è facile orientarsi tra calcoli e condizioni particolari.
Tutti i lavoratori, sia del privato sia del pubblico, hanno diritto a un periodo di ferie annuali retribuite senza potervi rinunciare, la cui fruizione è regolamentata dal CCNL. Gli articoli 35 e 38 del settore scuola in particolare, per quanto concerne il personale assunto a contratto a tempo determinato, dispongono che:
“Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, … per il personale assunto a tempo indeterminato”
Il personale ATA con contratto a tempo determinato, indipendentemente dal profilo in cui presta attività lavorativa, ha diritto a usufruire delle ferie in proporzione al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a termine sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno.
Il numero di giorni di ferie riconosciuti al personale ATA varia in base all’anzianità di servizio: si parte da 30 giorni all’anno nei primi tre anni di attività, che diventano 32 una volta superato il triennio. Ai fini del calcolo, se l’orario settimanale è distribuito su cinque giorni, anche il sesto viene comunque considerato come giorno lavorativo.
Il calcolo delle ferie dipende dall’anzianità di servizio. La prima distinzione da fare è tra chi si trova entro i primi tre anni di lavoro e chi ha già superato il triennio.
• Per chi è entro il triennio, si dividono i 30 giorni previsti dal contratto per i 12 mesi dell’anno (30 ÷ 12 = 2,5) e si moltiplica il risultato per i mesi effettivamente lavorati. Se il residuo è superiore a 15 giorni, si considera come mese intero.
Esempio: un ATA assunto il 13 settembre ha lavorato per 9 mesi e 18 giorni. Superando i 15 giorni, si calcolano 10 mesi pieni: 2,5 × 10 = 25 giorni di ferie.
• Per chi ha superato i tre anni di servizio, il calcolo è identico, ma si parte da 32 giorni annui (32 ÷ 12 ≈ 2,66). Applicando la stessa logica, in un anno scolastico si arriva a circa 27 giorni di ferie.
Le ferie per il personale ATA con contratto a tempo determinato possono essere utilizzate anche in modo frazionato nel corso dell’anno scolastico. Resta comunque garantito il diritto a usufruire di almeno 15 giorni consecutivi tra il 1° luglio e il 31 agosto.
Se motivi di servizio, esigenze personali documentate o malattia impediscono al personale ATA di usufruire delle ferie maturate durante l’anno scolastico, è previsto il recupero. I giorni non goduti possono essere fruiti entro l’anno scolastico successivo, preferibilmente entro il mese di aprile.