
Non sempre è possibile staccare davvero. Nell’organizzazione scolastica, tra incarichi e urgenze, può capitare che il personale non riesca a godere delle ferie nei tempi previsti. Ma cosa accade quando le giornate maturate non vengono utilizzate entro l’anno scolastico? Il contratto collettivo interviene per disciplinare eccezioni, limiti e possibili recuperi, distinguendo chiaramente tra personale docente e ATA.
Ferie garantite a tutti i lavoratori
Le ferie sono un diritto riconosciuto a tutti i lavoratori dalla Costituzione italiana. Hanno l’obiettivo di assicurare un periodo di riposo volto a tutelare la salute del dipendente e a favorire il suo benessere fisico e sociale.
Lavoratori della scuola: durata e maturazione
Il CCNL 2019/2021, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, stabilisce le regole specifiche per il personale scolastico, distinguendo per tipo di contratto e anzianità di servizio:
• Personale a tempo indeterminato:
o 30 giorni di ferie fino al terzo anno di servizio
o 32 giorni dal quarto anno in poi
• Personale a tempo determinato:
o 2,5 giorni di ferie maturati per ogni mese di servizio
o Le ferie devono essere fruite durante la sospensione delle attività didattiche, su autorizzazione del dirigente scolastico.
Ferie spostate all’anno successivo: il caso dei docenti
Per i docenti con contratto a tempo indeterminato, le ferie devono essere usufruite durante la sospensione delle attività didattiche. Tuttavia, in presenza di gravi esigenze di servizio o malattia, esse possono essere interrotte e successivamente recuperate nell’anno scolastico successivo, sempre durante la sospensione delle attività didattiche.
Personale ATA: modalità e distribuzione
Per il personale ATA, le ferie devono essere preferibilmente fruite nei mesi di luglio o agosto, con un periodo continuativo di almeno 15 giorni. I restanti giorni possono essere distribuiti in più periodi, ma nel rispetto delle esigenze di servizio.
ATA: ferie non godute e recupero nell’anno successivo
L’ARAN ha fornito un orientamento chiaro per il personale ATA a tempo indeterminato:
• Se le ferie non sono state fruite per motivi straordinari di servizio o per malattia, possono essere recuperate, sentito il DSGA, entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo.
Per il personale ATA a tempo determinato, invece, in caso di mancata fruizione delle ferie per cause non imputabili al dipendente, si procede con la monetizzazione delle stesse.