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Quanti giorni di malattia per non avere decurtazione?

Una nostra lettrice ci chiede per quali periodi di assenza per malattia è possibile non avere decurtazioni dalla retribuzione?
Per rispondere alla suddetta domanda ci sembra opportuno chiarire la norma che disciplina le assenze per malattia del personale scolastico sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.

Personale con contratto a tempo indeterminato

Il dipendente assente per malattia ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di diciotto mesi con il diritto alla conservazione del posto per un periodo di tre anni dall’ultimo evento morboso. Fermo restante che in casi particolarmente gravi, superato il suddetto periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi.

Trattamento economico nei 18 mesi

Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio è il seguente:
Intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi;
90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.

Personale con contratto a tempo determinato annuale

Il personale scolastico con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 9 mesi in un triennio scolastico con il seguente trattamento economico:

• Per intero nel primo mese di assenza;
• Per il 50% nel secondo e terzo mese;
• Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Personale con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie

Il personale con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie ha diritto ad assentarsi per motivi di salute fino a un massimo di 30 giorni per anno scolastico con la retribuzione al 50%. Fermo restante che il periodo in malattia è valido a tutti gli effetti.

Decurtazione per i primi dieci giorni

Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quindi anche al personale scolastico, in attuazione all’art. 71 del decreto 112 del 2008 convertito nella legge 133/2008, nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. La norma inoltre prevede che le suddette disposizioni non possono essere derogati dai contratti o accordi collettivi.

Esclusione della decurtazione

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital . Sono ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente

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