Con l’entrata in vigore della legge 106 del 2025 il lavoratore, affetto da malattie oncologiche, ovvero invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado d’invalidità pari o superiore al 74 per cento, può usufruire di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, oltre alle assenze per malattia previste dal CCNL/scuola in vigore.
Il CCNL/scuola per il personale scolastico garantisce al lavoratore il diritto di assentarsi dal lavoro per motivi di salute fino a un massimo di 18 mesi in un triennio, con diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione in misura diversa in relazione al tempo previsto dal contratto. Superati i 18 mesi, al lavoratore, che ne faccia richiesta, può essere concesso un altro periodo di 18 mesi per motivi di salute particolarmente gravi.
Per il periodo di assenza per malattia, al lavoratore spetta la seguente retribuzione:
• Per i primi nove mesi di assenza spetta l’intera retribuzione;
• Per i successivi tre mesi spetta il 90% della retribuzione;
• Per i successivi sei mesi spetta il 50% della retribuzione.
Nel caso di situazioni particolarmente gravi, l’assenza dei secondi 18 mesi da diritto alla conservazione del posto senza retribuzione.
Il lavoratore affetto da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado d’invalidità pari o superiore al 74 per cento, per usufruire dei 24 mesi, previsti dalla legge 106/2025, deve esaurire prioritariamente gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Per detto periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
L’assenza dal lavoro va comunicata, tranne eccezionali casi di emergenza, al dirigente scolastico della scuola, dove il dipendente presta servizio, non oltre l’inizio dell’attività lavorativa del giorno in cui essa si verifica; lo stesso va fatto per l’eventuale continuazione dell’assenza.
La certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
I 24 mesi, previsti dalla legge 106/2025, non sono computati nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è data la possibilità al lavoratore di riscattarli, mediante versamento dei relativi contributi.
Decorso il periodo di congedo per malattia previsti dal contratto e dei 24 mesi aggiuntivi della legge 106/2025, il lavoratore, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile.