Home Generale Quanti giorni di permesso può prendere il personale scolastico per motivi personali...

Quanti giorni di permesso può prendere il personale scolastico per motivi personali o familiari?

CONDIVIDI

Con l’entrata in vigore del CCNL /scuola 2019/2021, il diritto di poter usufruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, è stato esteso anche al personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), compreso i docenti di religione cattolica.

Il dipendente

Il dipendente, durante l’anno scolastico, a domanda, da presentare al dirigente entro i tempi indicati da ogni singolo regolamento d’istituto, può chiedere di usufruire del permesso per motivi personali o familiari da documentare o autocertificare, purché la motivazione non abbia un carattere vago e generico, ma sia chiara e congrua. Il personale ATA ha la possibilità di usufruire di detti permessi anche a ore.

Il dirigente scolastico

Il dirigente scolastico, vista la domanda del dipendente, con riferimento alle sue funzioni, senza entrare nel merito della motivazione, purché sia chiara e non vaga e indefinita concede il permesso.

Parere dell’ARAN

In merito ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari l’ARAN, con orientamento applicativo CIR33 in merito alla seguente domanda ha dichiarato:
“I permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari debbono essere sempre motivati anche con autocertificazione o possono essere sufficienti le motivazioni verbali esposte al Dirigente Scolastico?
Dal disposto dell’art. 31, comma 1, del CCNL scuola del 19/04/2018 – secondo cui il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione”, emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.
Pertanto, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.
In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.
Di contro è necessario non solo che lo stesso dipendente indichi quale sia la motivazione, ma che la documenti, eventualmente anche mediante autocertificazione. Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese”.

Ordinanza n. 12991 della Corte di Cassazione del 13 maggio 2024

In merito al diritto a usufruire dei tre giorni per motivi personali o familiari, l’ordinanza n. 12991 del 13 maggio 2024 della Corte di Cassazione dispone che “il diritto ai tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze …” senza che ciò sia inteso come potere discrezionale del dirigente scolastico sui motivi addotti dal dipendente.