Home Archivio storico 1998-2013 Generico Rapporto di lavoro docenti scuole paritarie

Rapporto di lavoro docenti scuole paritarie

CONDIVIDI
Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal, che chiedono al Ministro dell’Istruzione un incontro urgente “per l’applicazione della legge di parità scolastica attualmente disattesa”, contestano alla nota ministeriale n. 11477 del 6 dicembre scorso di “consentire ad un imprecisato numero di scuola paritarie di operare in perfetta illegalità in contrasto con quanto disposto dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000”.
Ecco il testo della lettera indirizzata in data 9 gennaio 2006 al ministro Letizia Moratti:
“In riferimento alla nota prot. n. 11477 del 6 dicembre 2005, a firma del Direttore Generale per gli ordinamenti dott. Silvio Criscuoli e indirizzata a tutti i Direttori Generali Regionali, le scriventi organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Conf.Sal, firmatarie dei Ccnl di settore, contestano sotto il profilo giuridico e sul piano formale l’atto in questione, in quanto lo stesso, impropriamente ed irritualmente, modifica e stravolge una norma legislativa in vigore.
La nota 11477, di cui non se ne ravvisa la necessità e l’urgenza, di fatto consente ad un imprecisato numero di scuole paritarie di continuare ad operare in perfetta illegalità, in contrasto con quanto disposto dalla legge 62/2000, nei confronti non solo del personale docente, ma anche del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e direttivo negando loro il diritto costituzionale ad avere un Ccnl ed un salario adeguato.
Secondo le scriventi organizzazioni sindacali, l’atto corrisponde ad una vera e propria legalizzazione, senza limitazioni temporali e senza alcun vincolo, delle prestazioni di lavoro autonomo, irregolare e sottopagato, che nell’alimentare il dumping contrattuale fortemente presente in questo settore, causa un danno rilevante a quelle realtà scolastiche paritarie più sane e rispettose delle leggi, che applicano al proprio personale i Ccnl di settore.
Alle organizzazioni sindacali pare del tutto infondato l’assioma, di cui alla citata nota 11477. Infatti la legge 30/2003 e il suo successivo decreto legislativo applicativo – Dlgs 276/2003 – non hanno modificato le tipologie contrattuali riconducibili alle due tradizionali categorie del rapporto di lavoro subordinato e autonomo.
Le organizzazioni sindacali ricordano e sottolineano che su tale materia, il Miur, con la C.M. del 24 aprile 2002, n. 46 avente per oggetto ‘Legge 62 del 10 marzo 2000 – Contratti individuali di lavoro – Scuole paritarie. Applicazione dell’art. 1, comma 4, lettera h) e comma 5’, e recependo il Parere dell’Avvocatura generale dello Stato n. 037231 del 17 aprile 2002, aveva qualificato come subordinata la natura del rapporto di lavoro del personale in servizio nelle scuole paritarie, ferme restando la possibilità di utilizzo di contratti di lavoro autonomo e volontario nella misura massima del 25%.
Inoltre le organizzazioni sindacali evidenziano che l’amministrazione nel predisporre l’atto in questione ha ignorato il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche in presenza della vigente legge 30/2003.

Nel chiedere il ritiro delle disposizioni di cui alla nota in oggetto, le organizzazioni chiedono un incontro urgente finalizzato al raggiungimento di corrette e chiare disposizioni applicative della legge 62/2000, nonché al ripristino della legalità in quelle istituzioni scolastiche paritarie che hanno eluso quanto stabilito dalla legge in tema di rapporto di lavoro”.