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Recite di fine anno, sì a foto e video ma no alla loro diffusione

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Come il periodo pre natalizio, anche a fine anno scolastico è tempo di recite e saggi.

Si tratta di occasioni in cui vengono invitate ad assistere anche le famiglie, che non mancano di scattare foto o effettuare riprese.

I video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici violano la privacy?

La risposta a questa domanda è contenuta in una faq pubblicata nella sezione Scuola e privacy, sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.

L’Autorità ha chiarito che in questi casi non c’è violazione, perché le immagini sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale.

Tuttavia, va prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

Un precedente intervento del Garante

Già con un provvedimento del 6 giugno 2007 lo stesso Garante aveva chiarito che i genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche, ribadendo quanto già più volte precisato: le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano la privacy.

E aveva ricordato a Dirigenti e operatori scolastici che l´uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla privacy.

Si tratta, infatti, di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo.

Cosa si intende per diffusione

La diffusione è l’atto di divulgare dati personali al pubblico o, comunque, a un numero indeterminato di soggetti in qualunque forma (ad esempio pubblicandoli su Internet), anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Quindi, la diffusione senza consenso dell’interessato non è consentita.