Home Attualità Recite scolastiche, si paga la Siae. Tutti i casi e le tariffe

Recite scolastiche, si paga la Siae. Tutti i casi e le tariffe

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Ha suscitato scalpore il caso avvenuto in una scuola di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, riguardo l’accertamento SIAE che richiedeva il pagamento dei diritti d’autore. Nella scuola era in corso un concertino del laboratorio di musica per bambini di 8 anni nel cortile di una scuola elementare e il funzionario, sentendo la musica per strada, si è presentato e ha richiesto il pagamento dei diritti d’autore.

 

In merito alla vicenda di Mezzago, la SIAE precisa quanto segue: “Il 14 marzo scorso, il mandatario Siae di zona è entrato nel cortile della scuola di Mezzago attirato dai cancelli aperti, dalla musica e dal movimento di genitori e parenti dei bambini. Il mandatario ha incontrato e salutato un conoscente che a sua volta ha chiamato e gli ha presentato uno dei docenti responsabili del corso di musica, che in quel momento stava calibrando la pianola. Il docente – prima che la manifestazione avesse inizio – ha messo in contatto telefonico l’incaricato Siae con il dirigente scolastico che si trovava nella direzione didattica del comprensorio nel Comune di Bellusco. La conversazione telefonica con il dirigente scolastico è stata assolutamente tranquilla e nel corso della stessa è stato chiarito che per questo tipo di manifestazioni Siae ha un accordo con Ministero della Pubblica Istruzione. A conclusione della telefonata, il funzionario Siae ha lasciato la scuola e le prove del saggio musicale sono iniziate regolarmente. Fermo restando la regolarità del controllo e che era dovere della scuola conoscere le procedure, Siae comunica di aver già inviato lettera di scuse al dirigente scolastico e lettera di censura al mandatario per le modalità utilizzate nell’intervento, che non sono in linea con quelle utilizzate normalmente dalla Società”, conclude la nota.

 

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La legge 22 aprile 1941, n. 633, sul Diritto dí Autore, e successive integrazioni, affida alla SIAE, quale compito istituzionale, l’intermediazione e il controllo sulle utilizzazioni delle opere dell’ingegno. In particolare all’articolo 15 – 2° comma – della sopracitata legge 633/41, si stabilisce che non è considerata pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della scuola, purché sia non effettuata a scopo di lucro.

Nell’ambito del saggio scolastico dovranno presenziare solo allievi ed insegnanti. Di certo, non si potrà far pagare alcun biglietto ai presenti. Tutto il resto invece è incerto, interpretato diversamente dalla giurisprudenza.

 

“La SIAE – come spiega a La Tecnica della Scuola, Giampaolo Lupi, già funzionario SIAE, detta disposizioni che interessano il contesto scolastico in particolare in occasione di manifestazioni in cui vengano riprodotti al pubblico video, musiche, copioni teatrali (anche riadattati) durante spettacoli musicali, teatrali e recite. Il diritto spettante varia, altresì, a seconda che la partecipazione a tali manifestazioni scolastiche sia gratuita o a pagamento. Le agevolazioni ovviamente si basano sul presupposto che le iniziative in questione si svolgono nell’ambito delle attività scolastiche sulla base di progetti educativi, curricolari o extracurricolari, rientranti nella cosidetta “attività scolastica”.

 

Il protocollo con il Miur stipulato nel 2000 stabilisce che il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale.

Non è considerata pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

Non è altresì considerata pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera nell’ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.”

 

In base all’art. 1 del predetto accordo risultano esenti le manifestazioni musicali e teatrali aventi le seguenti caratteristiche

 

  • Organizzate direttamente e sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica;

  • In tempi e luoghi definiti preventivamente dai competenti organi istituzionali;

  • Con accesso gratuito al luogo dello spettacolo riservato agli studenti, ai loro famigliari, al corpo insegnante e alle autorità;

  • Con allestimento curato dagli allievi ed esibizioni effettuate dai soli allievi. Non dovrà trattarsi in tali ipotesi, di attività svolte da associazioni studentesche o ricreativo- culturali;

  • Con totale assenza di lucro. Non si considerano come iniziative lucrative le sole sponsorizzazioni che si concretano in richiami pubblicitari;

  • Con pubblicizzazione dell’evento che evidenzi che l’accesso è riservato esclusivamente ai soggetti di cui al punto c).

 

Sono quindi previste delle tariffe ben precise a seconda della tipologia di spettacolo proposto.

 

L’ultimo tariffario è stato trasmesso dal Miur con la nota prot. n. 1149 del 19 febbraio 2013

 

manifestazioni musicali gratuite:

fino a 5.000 posti > € 53,80;
oltre 5.000 posti > € 66,00.

 

Nel caso in cui alle manifestazioni partecipino artisti di chiara fama i compensi della tabella verranno aumentati del 100%;
manifestazioni teatrali (Repertorio Sezione D.O.R.)

 

rappresentazioni effettuate dagli studenti:

in luoghi/spazi con capienza fino a 300 posti:
diritti di rappresentazione > € 32,60
diritti per eventuali musiche di scena > 1/3 di € 32,60
in luoghi/spazi con capienza oltre 300 posti:
diritti di rappresentazione > € 49,20
diritti per eventuali musiche di scena > 1/3 di € 49,20