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Regolamento di contabilità

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Due articoli del nuovo regolamento di contabilità per le scuole si occupano di siti Internet e la loro formulazione (art. 42 "Contratti di fornitura di siti informatici" e art. 43 "Contratti di concessione in uso dei siti informatici") si presta a qualche ragionevole dubbio anche se, al momento attuale, quella che sta circolando non è ancora la versione definitiva del regolamento stesso.
L’art. 42 si apre così: "Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione, da parte dell’istituzione scolastica, di un proprio sito, raggiungibile attraverso l’accesso a reti informatiche, deve essere garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All’uopo è fornita, a cura dell’istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi dell’accesso alla rete".
Cosa significa "fruizione di un proprio sito da parte dell’istituzione scolastica"?
E "identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso"?
Escludendo che si voglia dire che la scuola deve poter identificare ogni utente che accede al sito della scuola stessa, la risposta più probabile sembra un’altra: l’istituzione scolastica deve essere in grado di identificare in ogni momento il dipendente (o l’allievo) che accede alla rete utilizzando la connessione ufficiale della scuola.

Il principio – di per sé giusto in quanto teso ad evitare un accesso "disinvolto" alla rete – non sembra però facilmente attuabile: in pratica ogni scuola dovrebbe mettere in piedi un sistema di accesso alla rete analogo a quello che già oggi consente agli impiegati degli uffici amministrativi di accedere alla rete Intranet del Ministero (codice, password e scheda magnetica individuali); è ovvio che molte scuole (quasi certamente la maggior parte) dovrebbero rinunciare a causa di costi troppo elevati.

Qualche punto oscuro lo riserva anche l’art. 43, il cui primo comma recita: "E’ in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale".

Così prosegue l’articolo nei due commi successivi: "E’ sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica".

Che vuol dire "garantire la parità di accesso e la liberta di espressione"? Forse che la scuola ha l’obbligo di mettere a disposizione di associazioni ed enti culturali il proprio spazio web? Dal momento che si parla di "domanda di ammissione" l’obbligo dovrebbe essere escluso.

Peraltro l’articolo parla di "collegamenti" (c’è da credere che ci si riferisca ai "link" che rinviano da un sito all’altro): forse che per inserire un link è necessario "conservare agli atti dell’ufficio" domande scritte o altra documentazione?

Le possibili domande insomma sono molte, ma su tutte prevale un dubbio: gli estensori di questi due articoli del regolamento hanno mai provato a dare un’occhiata in Internet e a navigare fra le centinaia di siti scolastici già esistenti e che, oltre ad offrire spesso  servizi qualificati, sono una prova tangibile della capacità progettuale ed organizzativa di studenti, insegnanti e capi di istituto che cercano però di usare anche una certa dose di buon senso?