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Regolamento supplenze graduatorie di istituto

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Nella decreto ministeriale del 13 giugno si fa riferimento al conferimento delle supplenze annuali o temporanee sia attraverso le graduatorie ad esaurimento sia tramite le graduatorie di circolo e di istituto.
I dirigenti scolastici possono conferire supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento nonché supplenze per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
Per ogni classe di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce (da utilizzare nell’ordine): la prima comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; la seconda fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; la terza fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.
Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia delle graduatorie di circolo o di istituto sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia. Infine, gli aspiranti inclusi nella III fascia delle graduatorie di circolo o di istituto sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al Regolamento (Allegato A).
Nel decreto del 13 giugno 2007 si specifica che per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (classe 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l’insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria.
Per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, l’aspirante può presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui al massimo 2 circoli didattici (le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni).
Nell’ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle istanze di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto (la cui validità passerà da tre a due anni) verranno definiti con ulteriore decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, nel quale saranno riportati anche i modelli di domanda, che appena disponibili verranno pubblicati anche sul nostro sito internet.