Si conclude con la consegna integrale dei documenti e la dichiarazione di cessata materia del contendere la vicenda giudiziaria che ha visto contrapposti i genitori di una studentessa di un Liceo Scientifico di Foggia e l’amministrazione scolastica. La controversia, approdata dinanzi alla Sezione Prima del TAR Puglia (Bari), riguardava il diritto di accesso alla documentazione scolastica per l’anno 2025/2026.
La vicenda ha preso il via a seguito di un’istanza d’accesso presentata il 1° aprile 2026 dai genitori dell’alunna minore per visionare una serie di atti relativi al percorso scolastico della figlia. Nello specifico, la famiglia richiedeva:
Dinanzi a un’iniziale ostensione ritenuta parziale, i genitori si sono rivolti al tribunale amministrativo deducendo la violazione della normativa sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). Nel ricorso introduttivo era stata inizialmente formulata anche una domanda di risarcimento danni per oltre 9.000 euro per presunte lesioni del diritto di accesso e disagio psicologico.
La svolta si è verificata nel corso del procedimento: il Liceo Scientifico, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ha provveduto a esibire integralmente tutti i documenti richiesti. Ottenuto l’accesso completo agli atti, i genitori hanno aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere e, “per spirito di collaborazione”, hanno formalmente rinunciato alla domanda risarcitoria.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente aveva inoltre chiesto la cancellazione ai sensi dell’art. 89 c.p.c. di alcune espressioni contenute nelle memorie difensive dell’Avvocatura erariale, reputate offensive. Il Collegio giudicante ha rigettato la richiesta spiegando che le affermazioni costituiscono legittime ricostruzioni fattuali della vita scolastica quotidiana e rientrano nei fisiologici canoni della dialettica processuale, senza alcuna lesione della dignità della minore.
Con la sentenza semplificata emessa il 9 giugno 2026, il TAR Puglia ha disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio. I giudici hanno chiarito che, pur essendo stato consentito l’accesso completo solo dopo la notifica del ricorso, la scuola ha dimostrato un atteggiamento collaborativo fin dall’inizio. Il tempo trascorso è stato giudicato come il lasso “minimo necessario per raccogliere e sistemare la numerosa documentazione richiesta”, escludendo qualsiasi condotta dilatoria o ostruzionistica a carico dell’istituto.