Diritto all’Inclusione: il TAR Lazio condanna una scuola per il diniego agli atti scolastici.
Con la sentenza n. 8608/2026, il Tribunale Amministrativo ha messo un punto fermo sul diritto di accesso dei genitori alla documentazione scolastica dei figli, in particolare per quanto riguarda i percorsi di inclusione degli alunni con disabilità.
Il caso ha avuto origine dal ricorso presentato dai genitori di un alunno iscritto ad un Istituto Comprensivo. Il minore, riconosciuto come soggetto con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, necessitava di una documentazione specifica per monitorare il proprio percorso educativo.
Nell’ottobre del 2025, la madre aveva presentato un’istanza formale di accesso agli atti per ottenere copia integrale del Piano Educativo Individualizzato (PEI) degli anni scolastici 2023-2025 e dei verbali dei Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione (GLO) relativi agli anni 2024-2026. Nonostante la richiesta, l’amministrazione scolastica non aveva fornito alcun riscontro, configurando quello che tecnicamente viene definito un “silenzio diniego”.
Davanti ai giudici amministrativi, l’Istituto e il Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno tentato di difendersi sostenendo di aver già trasmesso la documentazione tramite email ordinaria nel novembre del 2025. A supporto di questa tesi, l’Avvocatura dello Stato ha prodotto un rapporto del Dirigente Scolastico che attestava l’esistenza di una lettera di trasmissione.
Tuttavia, i genitori hanno fermamente contestato di aver mai ricevuto tali documenti. Il Collegio del TAR ha dato ragione ai ricorrenti, stabilendo un principio legale fondamentale: la semplice firma di una lettera di trasmissione da parte del dirigente non prova l’effettivo invio né la ricezione dei documenti, specialmente se non viene utilizzata la Posta Elettronica Certificata (PEC).
Secondo i giudici, l’onere della prova spetta al mittente: in assenza di una ricevuta di consegna o di messaggi di posta elettronica che comprovino l’invio degli allegati, l’amministrazione non può considerarsi adempiente.
Il TAR ha dunque annullato il diniego implicito e ha ordinato all’Istituto di esibire tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni. La sentenza impone la consegna dei PEI, dei verbali GLO e di ogni altra comunicazione afferente alla situazione scolastica dell’alunno.
Oltre all’obbligo di trasparenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 750 euro, a favore dei genitori.