Nuovo appuntamento con la rubrica “L’avvocato risponde”, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata ai temi del diritto scolastico, in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica.
Per l’appuntamento in diretta si è parlato di riconoscimento del servizio militare e civile nelle graduatorie ATA e GPS e della loro evoluzione normativa e giurisprudenziale. A intervenire sono stati gli avvocati Dino Caudullo e Patrizia Gorgo.
Per i docenti, il riconoscimento del servizio poggia su una disciplina di favore consolidata dalla recente giurisprudenza. Il riferimento principale è l’articolo 485, comma 7, del Testo Unico (D.Lgs. 297/1994), considerato una “norma speciale” che prevale sulle disposizioni generali.
Il servizio militare è considerato “valido a tutti gli effetti”, il che significa che deve essere riconosciuto indipendentemente dal fatto che sia stato prestato in costanza di nomina (ovvero mentre si aveva già un contratto con la scuola) o autonomamente.
Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), al personale docente vengono riconosciuti 12 punti per ogni anno di servizio militare svolto, anche se non in costanza di rapporto. Il Consiglio di Stato ha annullato le restrizioni ministeriali che limitavano tale punteggio, stabilendo che chi serve lo Stato non deve subire pregiudizi o discriminazioni nella propria carriera.