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Aggiornato il 23.02.2026
alle 09:33

Riconoscimento del servizio militare e civile nelle graduatorie ATA e GPS: DIRETTA giovedì 26 febbraio ore 16,00

Nuovo appuntamento con la rubrica “L’avvocato risponde”, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata ai temi del diritto scolastico, in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica.

La diretta

Per l’appuntamento di questa settimana, in diretta giovedì 26 febbraio alle ore 16.00 sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook, si parlerà di riconoscimento del servizio militare e civile nelle graduatorie ATA e GPS e della loro evoluzione normativa e giurisprudenziale. A intervenire saranno gli avvocati Dino Caudullo e Patrizia Gorgo.

Quadro normativo di riferimento

Il riconoscimento del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo nelle graduatorie scolastiche si fonda su norme articolate. Il D.Lgs. 297/1994 (art. 485 c.7 e art. 569 c.3) stabilisce che tali servizi sono “validi a tutti gli effetti” per docenti e ATA. L’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare prevede la valutazione nei concorsi pubblici dei periodi di servizio militare come i servizi civili, anche se prestati in pendenza di rapporto di lavoro.

Interpretazioni restrittive e contenzioso

Per anni l’amministrazione scolastica ha limitato il riconoscimento del servizio militare al caso di prestazione in costanza di nomina, generando numerosi contenziosi. La giurisprudenza ha oscillato: alcuni tribunali hanno riconosciuto la valutabilità piena anche senza rapporto in corso, altri hanno mantenuto un approccio più prudente.

Chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che il servizio di leva e civile è sempre valutabile, sebbene per il personale ATA sia possibile attribuire punteggi differenti in base alla presenza o meno di rapporto di lavoro.

La svolta: Consiglio di Stato n. 2854/2025

Il Consiglio di Stato, annullando l’ordinanza ministeriale n. 88/2024 per le GPS, ha confermato che il servizio militare è sempre valutabile, sancendo la prevalenza della norma scolastica, la tutela costituzionale del dovere di difesa, l’equiparazione alle selezioni concorsuali e la disapplicazione delle fonti secondarie illegittime.

Implicazioni pratiche

Per le GPS, il punteggio è di 12 punti/anno anche senza rapporto in corso; per le graduatorie ATA, 6 punti/anno se prestato in costanza di nomina, 0,6 punti/anno se autonomo. La sentenza consente rettifiche e ricorsi per chi non ha visto riconosciuto il proprio servizio.

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