La normativa riferita alla ferie del personale Ata con contratto a tempo indeterminato, resta quella già definita nell’art.13 CCNL scuola 2006/2009, ma con qualche piccola novità e precisazione introdotta dal CCNL scuola 2019-2021.
Nel CCNL scuola 2006/2009, precisamente all’art.13, comma 5, è scritto che nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
Sempre nell’art.13 al comma 11 del CCNL scuola 2006/2009 è scritto che compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
I primi 4 commi dell’art.13 definiscono il calcolo dei giorni di ferie che spettano al personale Ata con contratto a tempo indeterminato. Nel comma 1 è scritto che il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
Nel comma 2 si definisce la durata delle ferie in 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il comma 3 è riferito ai dipendenti neo-assunti nella scuola che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. Il comma 4 specifica che dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
I primi 4 commi dell’art.13 definiscono il calcolo dei giorni di ferie che spettano al personale Ata con contratto a tempo indeterminato. Nel comma 1 è scritto che il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
Nel comma 2 si definisce la durata delle ferie in 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il comma 3 è riferito ai dipendenti neo-assunti nella scuola che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Il comma 4 specifica che dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
Ai sensi dell’art.38 del CCNL scuola 2019-2021 si introduce qualche piccola novità sulle ferie del personale Ata, specificando che l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative” abrogando espressamente l’art. 41 del CCNL 19/4/2018.
Inoltre a margine del suddetto art. 38 del CCNL scuola 2019-2021, c’è una interessante dichiarazione congiunta in cui si esplicita che in relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/9/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012 – Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/8/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.