Può un docente insegnare in una classe di studenti tra cui c’è anche il figlio? Non esiste una norma che lo vieta, a meno che i regolamenti d’istituto prevedano esplicitamente l’incompatibilità. Tuttavia, il buon senso (a tutela del bambino o ragazzo), le esigenze di opportunità e imparzialità, soprattutto in fase di valutazione, dicono che non è il caso. Ma se il docente è l’unico che insegna una specifica disciplina nell’istituto o se lo studente è disabile, soprattutto con deficit grave, allora cade ogni certezza. Soprattutto se il ragazzo con disabilità può trarre vantaggi formativi e umani dalla presenza del genitore tra i suoi docenti. Non hanno ragionato in questi termini, evidentemente, dirigenti scolastici e insegnanti di un istituto scolastico di Collegno, in provincia di Torino.
Secondo il racconto della madre-insegnante di studentessa con gravi disabilità, la donna sarebbe stata trasferita da una classe all’altra, nella stessa scuola dove presta servizio, per evitare l’insorgenza di un “conflitto di interessi”, a seguito proprio della presenza della figlia nel gruppo classe.
Sul caso, illustrato il 15 aprile durante di una conferenza stampa promossa dal Cub, si è pronunciata la magistratura, che in due occasioni ha dato ragione alla donna.
Prima il giudice del lavoro ha stabilito che il trasferimento è illegittimo perché è “discriminatorio” verso la bimba; in seconda battuta, scrive l’agenzia Ansa, “il tribunale civile ha bocciato la decisione della scuola di limitare a quattro le ore di istruzione domiciliare, ordinando inoltre di ripristinare il progetto di 11 ore con insegnante di sostegno”.
“Mia figlia – ha detto la docente durante la conferenza stampa – ha una disabilità complessa. La sua unica forma di comunicazione è il tatto, ed è soggetta a crisi che si possono risolvere solo con una preparazione specifica. In prima elementare si pensò che la mia presenza come insegnante di sostegno fosse una soluzione per garantire la sua partecipazione alle lezioni. Poi arrivò una nuova dirigente, che mi propose una scuola parentale: io risposi che non avevo adottato la bambina perché finisse in una struttura. Ed è allora che sono state prese le decisioni” di spostare la docente, madre dalla bambina con disabilità, in una classe diversa.
“Mi ha stupito – ha detto il legale dell’insegnante, l’avvocato Simone Bissacca – l’atteggiamento dell’amministrazione: avrebbe potuto riconoscere che le mosse della scuola non erano state corrette. Invece, ha resistito in giudizio, continuando a sostenere tesi come quella del ‘conflitto di interessi’, e non ha cambiato atteggiamento nemmeno dopo la prima ordinanza”.
Secondo il legale, “questa non è una storia di giudici di buoni sentimenti che chiudono un occhio: è stata semplicemente applicata la normativa“, perché per ottenere un alto grado di “inclusione” occorre “anche porsi dal punto di vista del minore per garantirgli la migliore istruzione possibile. Che in questo caso era la vicinanza della madre“. E i giudici gli hanno dato ragione.