Nuovo appuntamento con la rubrica “L’avvocato risponde”, l’iniziativa de La Tecnica della Scuola dedicata ai temi del diritto scolastico, in collaborazione con SIDELS – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica.
Per l’appuntamento in diretta si è parlato di riconoscimento del servizio militare e civile nelle graduatorie ATA e GPS e della loro evoluzione normativa e giurisprudenziale. A intervenire sono stati gli avvocati Dino Caudullo e Patrizia Gorgo.
Per il personale ATA, la normativa e l’applicazione dei punteggi seguono regole differenti e più articolate rispetto a quelle del personale docente. Il riconoscimento è previsto dall’articolo 569, comma 3, del medesimo Testo Unico.
A differenza dei docenti, per il personale ATA la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo attribuire punteggi diversi a seconda della modalità di svolgimento del servizio. Se il servizio militare è stato prestato mentre il lavoratore era già titolare di un contratto scolastico, il punteggio assegnato è di 6 punti per anno. Se il servizio è stato svolto autonomamente (senza un rapporto di lavoro scolastico pendente), viene valutato come semplice servizio prestato presso amministrazioni statali, con un punteggio di 0,60 punti per anno.
Nonostante la permanenza di una disciplina differenziata tra le due modalità, resta ferma la possibilità per il personale ATA di agire davanti al Giudice del Lavoro per richiedere il riconoscimento del servizio non precedentemente valutato.