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Riconosciuta validità servizio su sostegno

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Un importante riconoscimento per gli insegnanti non in possesso del titolo di specializzazione che da anni vengono nominati per ricoprire i posti di sostegno. La questione, più volte sollevata dal nostro giornale, riguarda i docenti di ruolo, non specializzati, che al momento della ricostruzione di carriera si vedevano valutare il servizio prestato su posti di sostegno soltanto la metà.
Il comma 2 dell’art. 7 della legge 124/99
"Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" aveva stabilito che "il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico". Tuttavia, non erano ancora pervenute ai Provveditorati le istruzioni operative per apportare le dovute correzioni alla ricostruzione di carriera.
Il Ministero con la nota del 13 dicembre 1999 ha comunicato a tutti i Provveditorati che "è disponibile per gli Uffici interessati la nuova versione delle procedure automatiche "riconoscere servizi e benefici" e "definire la progressione di carriera", in applicazione dell’art. 7 comma 2 della legge 124/1999, per il riconoscimento del servizio di insegnamento preruolo prestato senza titolo di specializzazione su posti di sostegno".