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Riforma classi di laurea universitarie

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Tra le modifiche apportate dai due decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca (uno relativo alle classi di laurea, l’altro alle classi di laurea magistrale), di grande rilievo è quella che stabilisce il limite massimo di esami: in ciascun corso di laurea triennale il totale di esami o valutazioni finali di profitto non dovrà superare il numero di 20, mentre nei corsi di laurea magistrale – a parte quelli regolati da normative dell’Unione Europea – il limite massimo è 12, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati (in tal caso, i docenti partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di Ateneo). Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico il numero massimo di esami è fissato in 30 o 36 (a seconda che la durata del percorso di studio sia di cinque o di sei anni).
Resta confermato che gli studenti che maturano 180 crediti (per la laurea triennale) o 120 crediti (per quella magistrale) secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso sono ammessi a sostenere la prova finale e possono conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.
Viene anche precisato che, ai sensi dell’articolo 9 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, l’attivazione di un nuovo corso con gli ordinamenti fissati nei decreti ministeriali registrati il 5 giugno alla Corte dei Conti può essere disposta esclusivamente nel caso in cui insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti per i corsi di laurea o 60 crediti per i corsi di laurea magistrale(quindi, la metà dei crediti complessivi previsti, rispettivamente, per il percorso di 1° livello e per quello specialistico) siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l’Ateneo o in ruolo presso altre Università sulla base di specifiche convenzioni tra gli Atenei interessati. Si specifica, inoltre, che nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri Atenei.
Le Università procedono all’istituzione dei nuovi corsi di laurea individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza; non possono essere istituiti due diversi corsi afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti in caso di laurea triennale di 1° livello e per almeno 30 crediti per quanto concerne la laurea magistrale.
Partendo da queste premesse, l’effetto dei nuovi decreti dovrebbe consistere in una rilevante diminuzione e, ci si augura, in una riqualificazione dei corsi di laurea attualmente esistenti.
La riforma verrà attuata gradualmente nell’arco di un triennio (per essere definitiva nell’anno accademico 2010/2011), in modo da consentire alle Università di ricostituire un’offerta formativa adeguata alle nuove classi di laurea e di laurea magistrale.
Peraltro, agli studenti già iscritti ai corsi prima dell’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici sarà assicurata, ovviamente, la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti (ferma restando la possibilità di optare per l’iscrizione ai nuovi corsi).
Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea a un altro o da una Università a un’altra, viene previsto il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento didattico del corso di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per verificare le conoscenze acquisite. Nel provvedimento ministeriale si sottolinea che il mancato riconoscimento di crediti dovrà essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati (non sempre, però, nel caso di corsi svolti con modalità a distanza).