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Riforma dei cicli, introdotte importanti modifiche

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Partirà zoppa (se partirà) la riforma dei cicli: sta scritto nel decreto sui curricoli della scuola di base firmato nei giorni scorsi dal Ministro della Pubblica Istruzione e dai Ministri del Tesoro e del Bilancio
A seguito del parere del Consiglio di Stato – obbligatorio, contrariamente a quello, assai discusso, del CNPI – sono state introdotte un paio di modifiche piuttosto importanti.
Una prima precisazione riguarda il tempo pieno nella scuola di base, in quanto il testo definitivo parla di un monte ore annuale obbligatorio di 1000 ore che "può essere incrementato fino a ulteriori 330 ore".
Ma la modifica che più di altre farà discutere riguarda la gradualità e la flessibilità; il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha infatti ipotizzato che nelle prime due classi si possa dare avvio alla riforma in modo diverso nelle singole realtà territoriali; in pratica se le risorse non saranno sufficienti, le istituzioni scolastiche potranno adottare un orario settimanale inferiore alle 30 ore obbligatorie "giocando" sulle 200 ore annuali di curricolo obbligatorio lasciato alla progettazione delle scuole stesse.
Ad ogni modo bisognerà verificare concretamente quanto l’insufficienza di risorse potrà incidere sulla applicazione della riforma, dal momento che il decreto sugli organici – in via di perfezionamento – prevede un incremento di 4mila posti a partire da settembre proprio per far fronte alle necessità di passare nelle prime classi dalle 27 ore attuali alle 30 dei nuovi curricoli.
Per quanto concerne il famigerato "salto di classe" resta tutto come già previsto: le scuole potranno organizzare i propri percorsi didattici facendo riferimento a specifici obiettivi di apprendimento e alle competenze previste dal documento sui curricoli; in questo caso, sentite le famiglie interessate, potranno consentire il passaggio anticipato alla classe successiva a quella di ammissione a quegli alunni che abbiano dimostrato di aver raggiunto un adeguato livello di competenza.
In proposito vale la pena di richiamare l’esatta formulazione alla quale ricorre il Consiglio di Stato perché ad essa dovrà fare riferimento ogni futuro contenzioso:  "Il salto – oltre ad essere subordinato all’assenso della famiglia dell’alunno – deve essere consentito solo allorchè risulti acclarata, in modo quanto più possibile certo e trasparente, la sufficiente evoluzione formativa dell’alunno". Come si può facilmente intuire non sarà per nulla facile ricorrere al "salto di classe" senza correre il rischio di commettere errori non solo formali ma anche sostanziali.