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Riforma esame di Stato A.S. 2025/2026: Avviato l’esame del DDL 127 del 9 settembre 2025 per la conversione in legge

Nella giornata odierna, 16 settembre 2025, la VII commissione cultura del senato ha avviato l’esame per la conversione in legge del decreto 127 avente per oggetto: misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo d’istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Modifica al nome

L’esame di Stato, dall’anno scolastico 2025/2026, cambia la denominazione in esame di maturità con l’obiettivo di verificare non solo i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato riguardo alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma soprattutto il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.

Funzione orientativa esame di maturità

L’esame di maturità assume una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli riguardo al proseguimento degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro.

Profilo educativo

La commissione d’esame finali, deve tenere conto, riguardo al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, delle competenze maturate attraverso:
• Le attività di formazione scuola-lavoro;
• Lo sviluppo delle competenze digitali;
• Gli insegnamenti opzionali promossi nel secondo biennio e nell’ultimo anno;
• L’insegnamento dell’educazione civica.

Costituzione commissioni

Le commissioni d’esame di maturità, operanti una per ogni due classi, sono costituite:
• Da un presidente esterno all’istituzione;
• Da due membri esterni;
• Da due membri interni per ciascuna delle due classi.
Fermo restante che i membri interni saranno individuati in relazione alle aree disciplinari previste per le due prove scritte.

Prove previste

Le prove previste per gli esami di maturità comprendono due prove scritte e un colloquio:

La prima prova scritta a carattere nazionale, consistente nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico, ed è volta ad accertare nel candidato:
• La padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
• Le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato;
• Le competenze sugli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi e riflessione critica.

Seconda prova e colloquio

L’argomento della seconda prova scritta e delle quattro discipline previste per il colloquio finale, sono individuati dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, entro il mese di gennaio 2026, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio.

Colloquio finale

La prova orale, consistente in un colloquio attraverso il quale, la commissione verifica:
• L’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina,
• La capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite;
• La capacità di argomentare in modo critico e personale;
• Il grado di responsabilità e maturità raggiunto;
• L’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio;
• Le competenze maturate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica.
Inoltre, nell’ambito del colloquio, i candidati dovranno esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza fatta nella “formazione scuola-lavoro”.

Validità degli esami di maturità

L’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove.
Per i candidati risultati assenti a una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Valutazione finale

Il voto finale va da un minimo di sessanta a un massimo di 100 centesimi. In merito la commissione ha la possibilità di attribuire fino a un massimo di tre voti al candidato che abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d’esame. Mentre la lode può essere attribuita soltanto ai candidati che riportano un punteggio pari a 100 su 100 tra crediti e voti conseguiti nelle prove.

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