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Rinuncia da GPS o GAE, c’è sempre la supplenza breve da graduatoria di Istituto

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Se il docente che ottiene un incarico annuale da GPS, dovesse rinunciare senza prendere il servizio, verrà escluso da tutti gli insegnamenti delle GPS per l’anno scolastico 2022/2023, ma potrà sperare di ottenere una supplenza breve dalle graduatorie di Istituto.

Normativa sulle rinunce da GPS

Per i docenti che rinunciano all’incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche dalle GPS, ai sensi dell’OM 112 del 6 maggio 2022, art. 12 comma 11 e art. 14 comma 1 lettera a), scatta la sanzione di esclusione dagli altri turni di nomina per tutti gli insegnamenti delle GPS per l’intero anno scolastico 2022/2023.

In buona sostanza gli aspiranti supplenti che una volta ricevuta l’assegnazione della supplenza non prendano servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione perdono la possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto 2023 e al 30 giugno 2023, sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Quindi potranno lavorare solo con nomine dalle graduatorie di Istituto per gli incarichi di supplenza breve o per spezzoni pari o inferiori a 6 ore.

Abbandono del servizio sanzione severa

Per coloro che dovessero assumere servizio di supplenza e poi decidere di abbandonare il servizio la sanzione è molto severa.

Ai sensi dell’art. 14 c. 1 lettera b) dell’OM 112 del 6 maggio 2022, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero biennio, 2022/2023 e 2023/2024, di vigenza delle graduatorie GPS o GaE. In caso di abbandono del servizio non potrà essere nominato nemmeno dalle graduatorie di Istituto.