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Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dopo la legge di Stabilità

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Come incide quanto disposto dalla legge di Stabilità in materia di pensione anticipata sulla normativa riguardante la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro?

A questa domanda ha risposto il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 24210 del 16 aprile 2015, fornendo chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015.

Il parere ricorda che l’art 1, comma 5, del d.l. n. 90 del 2014 ha riscritto l’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, prevedendo la possibilità per le amministrazioni di utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro come strumento a regime nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica a decorrere dal compimento del requisito contributivo per la pensione anticipata, purché il dipendente non abbia un’età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull’importo della pensione (decurtazioni della legge Fornero).

Successivamente è poi intervenuta la l. n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015) che, come abbiamo già avuto modo di spiegare, all’art. 1, comma 113 ha previsto: “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell’ articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui all’ articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017”.

Come cambia alla luce della legge di Stabilità2015 la disciplina riguardante la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro?

A tale proposito, il parere del DFP chiarisce che nel caso in cui il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sia stato perfezionato in data antecedente all’1/01/2015 e il dipendente sia comunque rimasto in servizio in quanto la sua età anagrafica era inferiore ai 62 anni e quindi essere collocato a riposo avrebbe comportato penalizzazioni sull’importo della pensione, qualora l’amministrazione volesse esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro potrebbe, con preavviso di 6 mesi, comunque esercitarla a partire dall’1/01/2015 a prescindere dall’età del dipendente, in quanto la norma contenuta nella legge di Stabilità 2015 prevede espressamente che le penalizzazioni non si applichino “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015”.

Con riferimento invece al caso in cui la maturazione dei suddetti requisiti avvenga entro dicembre 2017 anche con età inferiori a 62 anni, seppure la decorrenza dell’assegno di pensione  ricade successivamente al 31/12/2017, a questi dipendenti non si applicheranno comunque penalizzazioni, in quanto la norma esplicitamente dispone “Le disposizioni di cui all’ articolo 24, comma 10, […] , in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.”.

Quindi, in relazione alla possibilità per le amministrazioni di utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto l’anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017 (per il 2015: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne e per il triennio 2016-2018: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), per il combinato disposto delle due norme in esame, esse potranno utilizzare tale risoluzione a prescindere dall’età del dipendente, in quanto non sono più previste penalizzazioni in questo arco di tempo sull’importo della pensione. Dovranno quindi riprendere a considerare il vincolo dei 62 anni di età per l’esercizio della risoluzione unilaterale per quei dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata a partire dall’1/01/2018.