Il colpo di scena è servito: un video, un presunto schiaffo e la carriera di una vita che si sgretola in un istante. Nell’ultima puntata di “A Testa Alta”, la protagonista non viene solo indagata ma addirittura estromessa con una rapidità incredibile dal suo ruolo di Dirigente.
Anche in questo caso, come in precedenza avevamo già evidenziato, la narrazione vira nel fantasy giuridico.
Se infatti la finzione cinematografica consente di romanzare la storia, non sempre quello che viene descritto corrisponde a ciò che nella realtà potrebbe effettivamente accadere.
Nell’ultima puntata della fiction di Canale 5 sono bastati infatti pochi falsi testimoni ed un “processo sommario” per decretare la drammatica conclusione della carriera della dirigente scolastica.
Abbiamo chiesto al nostro esperto di diritto e legislazione scolastica, avv. Dino Caudullo, cosa prevede la normativa per un caso come quello narrato nella fiction.
Nella seconda puntata di “A testa alta”, la dirigente scolastica viene accusata di aver colpito un alunno. Cosa prevede la legge in questi casi?
“L’azione di colpire qualcuno anche solo con uno schiaffo integra gli estremi del delitto di percosse, per il quale il codice penale prevede che sia punibile, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309”
visto che nel caso della fiction sarebbe stata la dirigente scolastica a colpire un alunno, quali sarebbero le conseguenze sul piano lavorativo?
“Colpire un alunno da parte del dirigente scolastico, oltre ad avere conseguenze di natura penale, potrebbe determinare anche conseguenze sul piano disciplinare, così come per tutti i pubblici dipendenti, secondo le regole previste dal D.Lvo 165/2001”.
È rispondente alla realtà quanto si è visto nella fiction, ovvero che un ispettore inviato dal Ministero possa immediatamente contestare una condotta del genere al dirigente e disporre immediatamente la revoca dell’incarico?
“Assolutamente no. Si tratta di una narrazione di fantasia, in quanto il D.Lvo 165/2001 prevede una procedura ben precisa per l’attivazione di un procedimento disciplinare che può poi sfociare in una sanzione: da una semplice sanzione pecuniaria fino al licenziamento; non è prevista una revoca immediata dell’incarico dirigenziale, come avvenuto nella fiction”.
“Per i dirigenti della pubblica amministrazione le ipotesi che possono dar luogo a responsabilità dirigenziale sono previste dall’art.21 del D.lvo 165/2001, il quale prevede che l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente possono comportare anche l’ipotesi estrema della revoca dell’incarico dirigenziale, però anche in questo caso è necessaria una formale contestazione nel rispetto del principio del contraddittorio, non essendo ipotizzabile una “revoca immediata” così come descritto nella fiction”
Mentre la fiction ci mostra una dirigente “abbattuta” da una giustizia sommaria, il nostro ordinamento garantisce comunque il diritto di difesa, nell’ambito di un procedimento in contraddittorio con il soggetto incolpato.
Vedremo come si evolverà la vicenda nella prossima puntata.