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Rsu inamovibili senza nulla osta

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L’art. 22 dello Statuto dei lavoratori si applica anche alle Rsu di scuola. E dunque non è possibile procedere al trasferimento d’ufficio nei confronti di docenti e Ata che ne fanno parte. Meno che meno se si tratta di "trasferimento per incompatibilità ambientale". Così ha deciso il Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, in composizione collegiale, che ha rigettato un reclamo presentato dall’Amministrazione avverso un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., con il quale il giudice del lavoro, in composizione monocratica, aveva disposto il reintegro nella propria sede di lavoro di un lavoratrice Rsu.
La rappresentante sindacale, infatti, aveva presentato ricorso perché era stata colpita da un provvedimento di mobilità autoritativa per incompatibilità ambientale. Ricorso che era stato prontamente accolto dal Giudice del lavoro, proprio per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici operata dal D.L.vo 29/93.

Di qui la piena applicabilità nel settore pubblico delle forme di tutela previste a favore del settore privato. Una tesi che è stata condivisa anche dal collegio, che ha pienamente confermato il provvedimento precedente. Un provvedimento che non mancherà di suscitare reazioni tra gli addetti ai lavori, in vista delle prossime operazioni di mobilità.

Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito
www.italiapuntodoc.it.