La Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sugli scioperi ha emesso un verdetto unanime: lo sciopero generale del 3 ottobre 2025, indetto per protestare contro il blocco della “Global Sumud Flotilla” da parte della marina militare israeliana, è stato valutato negativamente.
Diverse sigle sindacali che avevano indetto la protesta (CGIL, USB, CUB, SGB, COBAS, CIB UNICOBAS e COBAS Sardegna) sono state colpite da sanzioni economiche, che vanno dalla sospensione dei contributi sindacali a multe pecuniarie.
Al centro dello scontro legale vi è l’interpretazione dell’articolo 2, comma 7, della legge 146/1990. Tale norma permette di derogare al preavviso di 10 giorni solo in due casi: la difesa dell’ordine costituzionale o la protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità dei lavoratori.
I sindacati hanno difeso la legittimità della loro azione “lampo” (proclamata il 1° ottobre per il 3 ottobre) sostenendo che l’attacco a imbarcazioni civili in acque internazionali rappresentasse una violazione dei principi fondamentali della Costituzione, come il ripudio della guerra (art. 11). Tuttavia, la Commissione ha respinto questa tesi, precisando che per “ordine costituzionale” si intende la protezione dell’assetto democratico dello Stato di fronte a pericoli concreti come colpi di Stato o sovvertimenti violenti delle istituzioni.
Secondo l’Autorità, lo sciopero in difesa della pace, pur essendo un valore nobilissimo e radicato nella tradizione sindacale, non può scavalcare le regole che garantiscono i servizi pubblici essenziali ai cittadini, come la mobilità e la salute.
Le sigle sindacali avevano inoltre invocato la protezione dell’incolumità dei lavoratori, segnalando la presenza di connazionali e delegati sindacali a bordo della Flotilla.
Anche in questo caso, la Commissione è stata irremovibile: la deroga si applica solo a eventi avvenuti durante l’esecuzione della prestazione lavorativa. Gli attivisti sulla missione umanitaria, pur essendo in alcuni casi lavoratori in aspettativa, hanno partecipato volontariamente al di fuori di un rapporto di lavoro attivo, rendendo la norma inapplicabile.
Oltre al mancato preavviso, la Commissione ha accertato altre violazioni:
Le sanzioni deliberate:
Unico elemento a favore dei sindacati è stata la circostanza che lo sciopero si fosse sovrapposto a un’altra astensione (indetta dal SI COBAS) regolarmente proclamata. Questo ha permesso alle aziende di informare comunque l’utenza e organizzare i servizi minimi, evitando che la situazione degenerasse in un pregiudizio ancora più grave, che avrebbe potuto portare alla precettazione.
Le organizzazioni sindacali hanno ora 60 giorni per l’esecuzione delle delibere, ma resta aperta la possibilità di presentare ricorso presso il Tribunale di Roma.